Sentenza del 18/04/2018 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta, poiché Equitalia non ha fornito una prova adeguata della notificazione dell’atto. In assenza della dimostrazione dell’avvenuta notifica, l’atto non può ritenersi validamente conosciuto dal contribuente e le pretese fondate su tale atto risultano contestabili, con conseguente annullamento o inefficacia dell’atto impugnato nei limiti accertati dal giudice.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell’onere della prova: il contribuente ha contestato di aver ricevuto regolarmente l’atto, mentre Equitalia avrebbe dovuto dimostrare documentalmente l’avvenuta notificazione, mediante la relata di notifica, l’avviso di ricevimento o altra documentazione idonea. La mera affermazione dell’agente della riscossione o la produzione di documenti privi di prova della notificazione non è sufficiente.
Norme richiamate
Articolo 2697 del Codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
L’agente della riscossione, che pretende di fondare la propria richiesta su un atto notificato, deve provare l’esistenza e la regolarità della notificazione quando questa viene contestata.
Norme sulla notificazione degli atti tributari e della riscossione
La notificazione non si presume per il solo fatto che l’atto sia menzionato o inserito nei registri dell’agente della riscossione; occorre produrre documentazione idonea a dimostrare le modalità, la data e il destinatario della notifica.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta specificamente di aver ricevuto un atto, l’ente impositore o l’agente della riscossione deve dimostrare la notificazione con documenti attendibili e completi.
- La semplice produzione dell’atto, dell’estratto di ruolo o di una schermata informatica non prova necessariamente che la notificazione sia stata eseguita regolarmente.
- La prova deve consentire di verificare almeno l’atto notificato, la data, il destinatario, l’indirizzo e le modalità utilizzate.
- Se la notificazione non viene provata, possono risultare compromessi la decorrenza dei termini di impugnazione, la validità degli atti successivi e la stessa esigibilità della pretesa, secondo il caso concreto.
- Il contribuente deve contestare in modo chiaro la notificazione; una contestazione generica potrebbe non essere sufficiente a spostare efficacemente il tema della prova nel giudizio.
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