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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03837/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato e per danneggiamento (quest'ultimo ritenuto aggravato dal nesso teleologico), contestando: 1) la illegittimità della condanna per danneggiamento per effetto della depenalizzazione operata dal d.lgs. n.7/2016 (art. 635 c.p.), sostenendo che il fatto non rientrava nelle ipotesi sopravvissute; 2) mancanza di specificazione degli aumenti applicati ex art. 81, comma 2, c.p., ovvero vizio di motivazione nella quantificazione delle maggiorazioni per continuazione; 3) omissione di motivazione circa la richiesta difensiva di proscioglimento per difetto di querela presentata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul punto relativo alla querela (terzo motivo) il ricorso è manifestamente infondato: la Corte ha verificato gli atti e ritenuto che il documento prodotto dalla persona offesa, pur intitolato "denuncia", esprimeva chiaramente la volontà di proporre querela, applicando il principio del favor querelae. Quanto al reato di danneggiamento (primo motivo), la Corte ha accolto la censura: la condotta contestata non rientra nelle ipotesi di danneggiamento rimaste penali dopo la depenalizzazione (d.lgs. n.7/2016), pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo all'art. 635 c.p. Sul punto relativo alla mancata specificazione degli aumenti ex art. 81, comma 2 c.p. (secondo motivo), la questione è stata ritenuta assorbita dall'annullamento del capo per danneggiamento, ma la Corte ha comunque annullato la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio relativo al reato residuo di furto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la nuova determinazione della pena, in quanto l'omessa indicazione del quantum degli aumenti impedisce di eliminare il trattamento sanzionatorio senza rinvio. Infine la Corte ha chiarito gli effetti sulla prescrizione (art. 159 c.p.), confermando che i periodi di sospensione previsti si computano e spostano oltre la data odierna il termine prescrizionale del reato di furto. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la condotta ascritta non rientri nelle ipotesi di danneggiamento "sopravvissute" alla depenalizzazione; pertanto il fatto non è più previsto come reato e la condanna va annullata senza rinvio per quella fattispecie.

  • d.lgs. n.7 del 15/01/2016 (depenalizzazione)

    Il decreto ha depenalizzato alcune fattispecie di danneggiamento; la Corte lo applica d'ufficio anche se la questione non è stata sollevata in appello, con conseguente annullamento della condanna per le fattispecie non più penalmente rilevanti.

  • art. 81 c.p., comma 2

    Riguarda la determinazione del cumulo e degli aumenti per continuazione; la mancata specificazione degli aumenti nella motivazione impedisce la determinazione certa della pena e rende necessario il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità/illegalità della pena dopo la depenalizzazione; la Corte ha valutato comunque la questione di diritto e disposto l'annullamento quando la norma materiale ha ormai escluso la punibilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Invocato come limite alla estensione della motivazione del ricorso; la Corte ha tuttavia motivato nei limiti consentiti dall'art. 173 e ha sintetizzato i motivi come consentito per la decisione di cassazione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Richiamato implicitamente nel confronto sul controllo della Corte di cassazione sulla motivazione; la Corte ha distinto i vizi di motivazione in senso sostanziale dai controlli di diritto e di merito che la Cassazione può esercitare su questioni processuali.

  • art. 620 c.p.p., lett. l)

    Citato nella valutazione della possibilità di annullamento senza rinvio; la Corte ha ritenuto che l'omessa specificazione del quantum degli aumenti non consentiva l'annullamento senza rinvio ai sensi di tale disposizione.

  • legge 23 giugno 2017, n.103

    Modifica l'art. 159 c.p. riguardante la sospensione della prescrizione per i procedimenti in corso; la Corte ne ha dichiarato l'applicabilità ratione temporis ai fatti contestati (commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019).

  • art. 159 c.p.

    "Il corso della prescrizione si è arrestato con la sentenza di primo grado ... dal 'termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado [...] sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi' e ... dal termine previsto dall'articolo 544 ... per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi"

    La Corte ha applicato le sospensioni previste dall'art. 159, secondo comma, e ha precisato che tali periodi si computano ai fini del termine prescrizionale, spostando in avanti la scadenza della prescrizione del reato di furto, sicché al momento la prescrizione non è intervenuta.

Massime di principio

  • La depenalizzazione di una fattispecie di reato va applicata d'ufficio dalla corte anche se tale questione non è stata sollevata dalle parti in appello; se il fatto non rientra nelle ipotesi "sopravvissute", la condanna va annullata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
  • Quando la depenalizzazione incide sul complesso del trattamento sanzionatorio, ma la motivazione del giudice non specifica l'ammontare degli aumenti (es. per continuazione ex art. 81 c.p.), la Corte di cassazione può disporre l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito ridetermini la pena in modo specifico.
  • Le comunicazioni o atti formali provenienti dalla persona offesa devono essere interpretati secondo il favor querelae: la mancanza di formule sacramentali o l'intestazione "denuncia" non preclude che quel documento sia valutato come querela se esplicita la volontà di perseguire penalmente l'autore del fatto.
  • La Corte di cassazione, nel valutare censure di natura processuale, può esaminare gli atti e i presupposti di fatto del giudizio (ruolo di giudice "anche del fatto") e non è vincolata unicamente dalla motivazione esibita dal giudice di merito, soprattutto quando si tratti di questioni di diritto processuale.
  • Le modifiche legislative che incidono sulla prescrizione (art. 159 c.p. e relative sospensioni) devono essere valutate ratione temporis: i periodi di sospensione relativi al deposito delle motivazioni e alle pronunce successive possono sospendere e prolungare i termini prescrizionali rendendo non estinto il reato alla data della pronuncia.

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