Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21995/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società esecutata propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. contro tre procedure esecutive immobiliari iniziate da un istituto di credito su distinti atti di pignoramento. L'opponente dedusse che i crediti azionati non appartenevano più alla banca procedente, perché erano stati ceduti in blocco ex art. 58 TUB a soggetti terzi già dal dicembre 1999, quindi prima dei pignoramenti; aggiunse che un precedente giudizio aveva già accertato il difetto di titolarità in capo alla banca con efficacia di giudicato. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, ritenendo legittimo l'avvio delle esecuzioni nel 2002 in forza di un mandato della cessionaria, ma affermando che dal 2011, cessato il mandato, la banca non poteva più proseguire l'esecuzione. La Corte d'appello confermò. In cassazione la società esecutata censurò: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il travisamento del motivo d'appello, perché la Corte territoriale aveva ritenuto un'azione esecutiva svolta implicitamente in rappresentanza della cessionaria, mentre la banca aveva agito in nome proprio e senza contemplatio domini; 2) la violazione degli artt. 77, 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., per avere attribuito alla banca una rappresentanza non provata; 3) la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per non avere riconosciuto l'efficacia del giudicato derivante dalla precedente sentenza del Tribunale di Velletri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il terzo motivo, ritenendo non provata l'esistenza del giudicato, poiché era stata prodotta soltanto una copia della sentenza priva dell'attestazione di definitività rilasciata dalla cancelleria. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva correttamente esaminato il contenuto del gravame e aveva erroneamente ipotizzato una spendita implicita del nome della cessionaria o un mandato con rappresentanza senza verificare se in atti vi fossero una procura processuale o altri elementi idonei a giustificare l'azione esecutiva esercitata dalla banca non più titolare del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché esamini nuovamente il primo motivo d'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.

    strumento utilizzato per contestare il diritto della parte procedente di proseguire o iniziare l'esecuzione forzata.

  • art. 58 TUB

    cessione in blocco ex art. 58 TUB

    richiamato come base normativa della cessione dei crediti a terzi prima dei pignoramenti.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    il giudice non può alterare il contenuto della domanda o del motivo di appello, dovendo pronunciarsi sulla reale censura proposta.

  • art. 77 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 77 c.p.c.

    la rappresentanza processuale della cessionaria avrebbe richiesto una procura scritta; la sua esistenza andava verificata in modo autonomo.

  • artt. 115, 116 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli artt. 77, 115, 116 c.p.c.

    la decisione non può fondarsi su una rappresentanza o su fatti non provati o desunti in modo non consentito dal materiale processuale.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici non possono supplire in modo apodittico alla mancanza di prova della spendita del nome o della procura.

  • art. 2909 c.c.

    l'efficacia del giudicato presuppone la prova della definitività della precedente decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato formale deve risultare dimostrato con idonea attestazione di passaggio in giudicato.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    ordinanza del 21.4.2016 in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

    menzionato solo come precedente cautelare interno alla vicenda, non decisivo ai fini della Cassazione.

  • art. 555 c.p.c.

    libelli ex art. 555 c.p.c.

    gli atti di pignoramento immobiliare nei quali, secondo la ricorrente, mancava la contemplatio domini.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la definizione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Se il credito azionato in executivis risulta ceduto a terzi, la legittimazione del soggetto che ha iniziato o proseguito l'esecuzione deve essere verificata con riferimento alla concreta spendita del potere rappresentativo e all'esistenza di una procura o di altro titolo processuale idoneo, non potendo la rappresentanza essere semplicemente presunta in assenza di riscontri negli atti.
  • Il giudice di merito, nel decidere sull'opposizione all'esecuzione, deve esaminare il contenuto effettivo dei motivi di appello e non sostituirli con una diversa ricostruzione dei fatti o con una qualificazione giuridica non corrispondente alla censura dedotta.
  • L'eccezione di giudicato richiede prova rigorosa del passaggio in giudicato della precedente sentenza; la mera produzione di una copia della decisione, priva di attestazione di definitività della cancelleria, non è sufficiente a dimostrare l'efficacia preclusiva del giudicato.
  • In presenza di contestazione sulla titolarità del credito e sulla legittimazione ad agire in executivis, il giudice deve accertare se l'azione sia stata esercitata dal titolare del diritto o da un soggetto munito di valida rappresentanza, senza colmare con mere inferenze il difetto di prova documentale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenzaProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.