Ordinanza n. 2515/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento a) del provvedimento m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0032036 del 18/07/2024 ricevuto a mezzo email, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo ed il conseguente rigetto dell’istanza prot. n. 18479 del 05/06/2023 a mezzo della quale la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in Romania relativamente alla classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE b) per quanto occorra, del preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato in data 26/03/2024 con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione c) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita in Romania per l'insegnamento nella classe di concorso A046, nonché il relativo preavviso di rigetto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 18 luglio 2024 con cui è stata comunicata la conclusione del procedimento e il rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in Romania relativamente alla classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche. Ha impugnato anche, per quanto occorra, il preavviso di rigetto comunicato il 26 marzo 2024 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza istruttoria, il TAR aveva ordinato il deposito di copia dell'Adeverinta, certificato finale di valore rilasciato dal Ministero romeno; la ricorrente non ha adempiuto a tale ordine.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessaria ai fini della decisione l'acquisizione della documentazione già richiesta, ha reiterato l'ordine istruttorio, imponendo alla ricorrente di depositare copia dell'Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha avvertito che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La causa è stata rinviata per la prosecuzione all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.
art. 64 c.p.a.
Il giudice avverte che la mancata esecuzione dell'ordine di deposito documentale potrà essere valutata ai fini della decisione secondo la disciplina dell'onere della prova e degli elementi istruttori.
Massime di principio
- Quando la documentazione necessaria per decidere la controversia non è stata acquisita, il giudice amministrativo può reiterare l'ordine istruttorio assegnando alla parte un termine per il deposito e rinviare la causa per la prosecuzione.
- La mancata esecuzione di un ordine istruttorio relativo a documenti necessari per la decisione può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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