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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28087/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Lanciano, confermando la sua responsabilità per i reati di minaccia aggravata e percosse e la relativa condanna. Con l'unico motivo di ricorso ha chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela. Dalla motivazione risulta che la remissione e l'accettazione erano state ritualmente formalizzate dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per impugnare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che i reati contestati erano procedibili a querela e che remissione e accettazione della querela erano state validamente formalizzate. Ha quindi dichiarato l'estinzione dei reati per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., in mancanza di diversa convenzione tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.

    La remissione di querela, ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato procedibile a querela.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    In caso di estinzione del reato per remissione di querela, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali, salvo diversa convenzione tra le parti.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche solo per far valere la remissione di querela, quando questa sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per impugnare, purché sia stata ritualmente accettata.
  • Nei reati procedibili a querela, la remissione validamente formalizzata e accettata comporta l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, salvo che sussistano condizioni per un proscioglimento nel merito.
  • Quando l'estinzione del reato deriva da remissione di querela, la pronuncia di cassazione può limitarsi a dichiarare la sopravvenuta estinzione senza affrontare il merito della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieMinacceLesioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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