Sentenza n. 31/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento: a) del provvedimento del Comune di Foiano di Val Fortore - Area Tecnico-manutentiva prot. n. 6244/2022 del 30 giugno 2022, avente a oggetto “Autorizzazione Unica della Regione Campania di cui al D.D. n. 75 del 17/02/2014 e successive varianti non sostanziali rilasciate dalla Regione Campania con D.D. n. 246 del 05/12/2016 e D.D. n. 77 del 07/06/202 per la costruzione, messa in esercizio e manutenzione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 36 MW da realizzare nel comune di Baselice (BN) ed opere connesse che interessano i comuni di Baselice (BN), Molinara (BN) e Foiano di Val Fortore (BN) - Concessione occupazione permanente del sottosuolo delle strade comunali”; b) del Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2021 e modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 2 aprile 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che concede l'occupazione permanente del sottosuolo per la posa di cavi di collegamento di un impianto eolico e determina il canone in euro 11.670 annui, nonché il regolamento comunale sul canone unico patrimoniale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale e il regolamento applicato, deducendo eccesso di potere, illogicità e irragionevolezza della motivazione, grave difetto di istruttoria, falsa applicazione del regolamento, erroneità dei presupposti, mancata applicazione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, e mancata considerazione della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 22 marzo 2022. In particolare, la ricorrente sosteneva che la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituisse attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità e che, pertanto, il canone dovesse essere determinato secondo il regime forfetario minimo di 800 euro annui previsto dall'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato autenticamente dall'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021. Il Comune aveva invece applicato la tariffa ordinaria di 30 euro al metro, ridotta a un quarto per l'occupazione del sottosuolo, moltiplicata per i 1.556 metri di cavidotto, escludendo che la mera produzione e il trasporto dell'energia rientrassero tra le attività di erogazione o strumentali a un servizio pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dell'art. 1, commi 826 e 831, della l. n. 160/2019, dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021 e del regolamento comunale. Ha ritenuto che il regime agevolato e forfetario, con canone minimo di 800 euro, presupponga lo svolgimento di un'attività di erogazione di servizi pubblici o di attività strumentali a tali servizi, direttamente rivolta agli utenti. La produzione e il trasporto dell'energia da fonti rinnovabili, svolti da una società privata e destinati all'immissione nella rete, costituiscono invece attività produttive e lucrative, funzionali solo eventualmente alla successiva erogazione del servizio da parte di altro soggetto. La connessione alla rete nazionale non trasforma quindi la produzione in erogazione di un servizio pubblico né la rende attività strumentale ai sensi della norma agevolativa. La disposizione, in quanto speciale e derogatoria rispetto ai criteri ordinari di determinazione del canone, è soggetta a interpretazione stretta e non può essere applicata analogicamente o estensivamente. La norma di interpretazione autentica relativa alle attività strumentali menziona la trasmissione dell'energia elettrica e il trasporto del gas naturale, ma non include la produzione di energia; inoltre, la risoluzione ministeriale invocata dalla ricorrente non ha portata normativa. È stata quindi ritenuta legittima la determinazione comunale del canone. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 826, l. n. 160/2019
La tariffa standard annua ... nel caso in cui l'occupazione ... si protragga per l'intero anno solare ... Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00
Prevede la tariffa standard ordinaria applicabile alle occupazioni, modificabile dal Comune secondo legge.
art. 1, comma 831, l. n. 160/2019
Per le occupazioni permanenti ... con cavi e condutture ... per la fornitura di servizi di pubblica utilità ... l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800
Il regime forfetario agevolato presuppone attività di erogazione di servizi di pubblica utilità o attività strumentali a tali servizi, direttamente rivolte agli utenti.
art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021
Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro
Estende in via interpretativa il regime agevolato alle attività strumentali direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, senza ricomprendere la mera produzione di energia elettrica.
art. 47, comma 4, del Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale
Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua ... è ridotta a un quarto
Consente la riduzione a un quarto della tariffa standard per le occupazioni del sottosuolo, quando non trovi applicazione il regime forfetario dell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019.
art. 14 Preleggi
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
Le norme agevolative e derogatorie sono soggette a interpretazione stretta e non possono essere applicate analogicamente o estensivamente.
art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
Per le occupazioni permanenti ... realizzate ... da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, [previsione di] un canone determinato forfetariamente
La disciplina previgente, sostanzialmente riprodotta dalla normativa sul canone unico, subordinava il regime forfetario alla natura di erogazione del servizio pubblico o di attività strumentale al medesimo.
art. 1, comma 4, l. n. 10/1991
Il riconoscimento dell'interesse generale all'utilizzazione delle fonti rinnovabili riguarda specifici profili relativi alla realizzazione delle opere e non qualifica automaticamente l'attività produttiva come erogazione di un servizio pubblico.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003
La pubblica utilità e il regime semplificato per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non comportano, di per sé, la qualificazione della produzione energetica come servizio pubblico ai fini del canone.
Massime di principio
- Il regime forfetario e agevolato previsto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture o impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità si applica quando l'occupante svolge un'attività di erogazione del servizio direttamente a favore degli utenti oppure un'attività strumentale direttamente funzionale a tale erogazione.
- La mera produzione e il trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolti da un operatore privato e destinati all'immissione nella rete nazionale, non costituiscono né erogazione di un servizio pubblico né attività strumentale agevolabile ai sensi dell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019.
- La connessione dell'impianto produttivo alla rete nazionale non muta la natura dell'attività di produzione e trasporto in attività di erogazione del servizio pubblico, che resta riferibile al distinto soggetto responsabile della distribuzione o dell'erogazione agli utenti.
- Le norme che introducono agevolazioni o deroghe ai criteri ordinari di determinazione dei canoni sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente o mediante interpretazioni estensive.
- Il riconoscimento legislativo della pubblica utilità o dell'interesse generale delle fonti rinnovabili, nonché la semplificazione dei titoli per la realizzazione degli impianti, non comportano automaticamente la qualificazione dell'attività di produzione energetica come servizio pubblico ai fini dell'applicazione del canone agevolato.
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