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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18692/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte in appello con motivazione puntuale e diffusa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 febbraio 2025. Dal testo emerge che i motivi dedotti in cassazione erano una mera riproposizione pedissequa delle censure già formulate in appello e già disattese dalla Corte di merito. La decisione di merito aveva ritenuto integrata la responsabilità per frode in commercio ai capi 1 e 2 e, conseguentemente, anche per ricettazione, in relazione all'acquisto di mascherine con marchio CE contraffatto e di salviettine dichiarate antibatteriche, prive della necessaria autorizzazione e certificazione. Il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La conferma della responsabilità per frode in commercio è stata ritenuta sufficiente a sorreggere anche la responsabilità per ricettazione, in relazione all'acquisto di beni contraffatti e privi di autorizzazione/certificazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza autonoma elaborazione critica, le medesime censure già svolte in appello e già motivatamente rigettate dal giudice di merito.
  • La verifica di ammissibilità richiede che i motivi si confrontino specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già esaminate integra aspecificità.
  • La conferma della responsabilità per un reato presupposto può rilevare, nel concreto, anche ai fini della conferma della responsabilità per ricettazione quando l'acquisto ha riguardato beni di provenienza illecita o comunque contraffatti e privi dei necessari titoli abilitativi.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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