Ordinanza n. 1604/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 533 dell'11 dicembre 2025, recante “delle condizioni e modalità operative per l’esercizio dell’attività di assistenza alle operazioni tecniche”; - del decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 557 del 12 dicembre 2025, recante “Chiarimenti sul perimetro di competenze degli ispettori autorizzati ad effettuare i controlli tecnici”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti del Direttore Generale per la Motorizzazione sulle condizioni e modalità operative dell'assistenza alle operazioni tecniche e sul perimetro di competenze degli ispettori autorizzati ai controlli tecnici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due decreti del Direttore Generale per la Motorizzazione adottati nel dicembre 2025, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare hanno prospettato un pregiudizio derivante dalla temuta contrazione della domanda di prestazioni professionali, collegata all'operatività dei centri di controllo privati e alla disciplina delle competenze degli ispettori autorizzati. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non adeguatamente dimostrato il periculum in mora. In particolare, non è stato provato un pregiudizio imminente, grave e irreparabile, anche perché i centri di controllo privati non risultavano ancora operativi. Inoltre, il danno prospettato consisteva in una possibile contrazione della domanda di prestazioni professionali e aveva natura meramente economica, quindi integralmente ristorabile. Il giudice ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio imminente, grave ed irreparabile
La tutela cautelare richiede la dimostrazione del periculum in mora, ossia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile; non sussiste tale requisito quando il danno prospettato non è attuale o è meramente economico e integralmente risarcibile.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di una dimostrazione concreta e attuale di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile.
- La temuta contrazione della domanda di prestazioni professionali, quando si traduce in un danno meramente economico e integralmente ristorabile, non integra di regola il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
- Il periculum in mora può essere escluso anche dalla non attuale operatività dell'attività o delle strutture dalle quali deriverebbe il pregiudizio prospettato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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