Sentenza del 18/11/2016 n. 23481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio il contribuente ha dichiarato di aver definito la controversia, anche mediante la cosiddetta rottamazione delle cartelle, e ha quindi rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate in udienza. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso e ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.M. aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la fondatezza dell'avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa ai fini IRPEF e IRAP per l'anno 1998. La controversia riguardava la riduzione del reddito imponibile operata dal giudice di primo grado, ritenuta ingiustificata dalla Commissione Tributaria Regionale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte o comunque idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata della pretesa tributaria, inclusa la rottamazione delle cartelle quando applicabile, può rendere inutile la prosecuzione del giudizio e consentire al contribuente di rinunciare al ricorso.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di merito sulla fondatezza delle ragioni del contribuente: la controversia si chiude per una ragione processuale.
- In caso di rinuncia accettata, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti, soprattutto quando la definizione della controversia rende non più attuale il conflitto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 300 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 606 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 1397 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 3170 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 3184 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →