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Sentenza

Sentenza n. 7672/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro - n. 1066/2025, depositata e resa pubblica in data 16.07.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 7236/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202601136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1066/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 1.500,00 sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1066/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.500,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, era decorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, essendo stato ritualmente notificato e risultando definitivo il titolo giudiziale, nonché sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che l'amministrazione non aveva eseguito la sentenza né contestato efficacemente l'inadempimento. Ha quindi accolto la domanda e ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e per un ulteriore termine di 60 giorni. Ha invece rigettato allo stato la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'attuazione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Regola il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda di penalità di mora è stata rigettata allo stato, per difetto dei presupposti attuali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.
  • L'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento; una limitata discrezionalità può residuare soltanto sulle modalità concrete di esecuzione.
  • L'inerzia dell'amministrazione, protrattasi oltre il termine dilatorio e non accompagnata dalla prova dell'adempimento o da una giustificazione dell'inadempimento, integra inottemperanza e legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per applicarla, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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