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Sentenza

Sentenza n. 8894/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno nr. K10/-OMISSIS- in data 14.05.2024, notificato digitalmente in data 15.05.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 25.02.2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202407612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato in relazione alla pendenza di un procedimento penale per violenza privata e violazione delle regole sulle riunioni pubbliche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disposizione, nonché eccesso di potere e motivazione apparente, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe potuto fondare il diniego sulla mera pendenza di un procedimento penale e che il fatto contestato non avrebbe dimostrato una personalità incompatibile con l’acquisto dello status civitatis. Nel corso del giudizio ha inoltre prodotto una sentenza di assoluzione, intervenuta nel 2025, relativa ai reati contestati. Il procedimento penale riguardava una notizia di reato per violazione dell’art. 610 c.p. e dell’art. 18 T.U.L.P.S., concernente violenza privata e inosservanza delle regole poste a presidio delle riunioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché, al momento della sua adozione, risultava pendente un procedimento penale per fatti ritenuti espressivi di una tendenza all’aggressività e di un’attitudine al ricorso a metodi violenti, idonei a suscitare allarme sociale e a incidere negativamente sulla valutazione prognostica dell’affidabilità del richiedente e del suo utile inserimento nella comunità nazionale. La condotta era ricompresa nel decennio antecedente la domanda, considerato quale periodo di osservazione rilevante per valutare l’irreprensibilità e l’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Il giudice ha applicato il principio tempus regit actum, affermando che la legittimità del diniego deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili all’Amministrazione al momento dell’adozione. La successiva assoluzione, intervenuta nel 2025, non poteva quindi incidere sulla legittimità originaria del provvedimento. Il TAR ha inoltre precisato che la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il medesimo fatto può assumere diversa rilevanza nei distinti ordinamenti e può essere valutato negativamente in sede amministrativa anche indipendentemente dall’esito del processo penale. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità sono state ritenute circostanze ordinarie e condizioni minime, non sufficienti a superare il giudizio negativo sulla condotta. Le spese sono state compensate in ragione dell’intervenuta assoluzione del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La naturalizzazione richiede non soltanto il requisito quantitativo della residenza decennale, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, concernente l’irreprensibilità della condotta, l’integrazione e l’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito all’interessato di presentare osservazioni, ritenute dall’Amministrazione non idonee a condurre a una valutazione favorevole.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    reati puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni

    Il giudice ha richiamato la disposizione per evidenziare che l’addebito di violenza privata, per la pena edittale prevista, sarebbe automaticamente ostativo persino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, rilevante nel procedimento discrezionale di naturalizzazione.

  • art. 610 c.p.

    La contestazione per violenza privata è stata considerata, sul piano amministrativo, elemento sintomatico di possibile aggressività e di inaffidabilità del richiedente.

  • art. 18 T.U.L.P.S.

    La violazione delle regole poste a presidio delle riunioni pubbliche è stata valutata insieme alla contestazione di violenza privata nel giudizio complessivo sulla condotta.

  • art. 4, comma 3, T.U.I.

    La stabile integrazione e il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno legale sono stati qualificati come presupposti ordinari della permanenza dello straniero, non equivalenti alla prova ulteriore richiesta per la naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, T.U.I.

    Le condizioni necessarie per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno non esauriscono la valutazione richiesta per la concessione discrezionale della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del richiedente, della sua integrazione e della sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento; il giudizio non è limitato alla verifica della durata della residenza legale.
  • La pendenza di un procedimento penale può essere valutata negativamente ai fini della naturalizzazione come fatto storico e elemento prognostico dell’affidabilità del richiedente, anche prima dell’accertamento definitivo della responsabilità penale, quando la condotta contestata sia ritenuta sintomatica di aggressività, violenza o particolare allarme sociale.
  • La valutazione amministrativa della condotta del richiedente è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il medesimo fatto può avere diversa rilevanza nei distinti ambiti penale e amministrativo e può concorrere al diniego della cittadinanza anche indipendentemente dall’esito del processo penale.
  • La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere verificata sulla base degli elementi conoscibili dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum; una successiva assoluzione non incide, di per sé, sulla legittimità originaria del diniego.
  • Nel requisito della residenza decennale previsto per la naturalizzazione rileva anche un periodo qualitativo di osservazione, durante il quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.
  • La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie o minime dello straniero regolarmente soggiornante e, da sole, non prevalgono sul giudizio negativo fondato su condotte antigiuridiche ritenute incompatibili con l’affidabilità richiesta per la cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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