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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34345/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva: 1) omissione di motivazione e violazione di legge perché il giudice di merito non si era pronunciato sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiesta formulata nelle conclusioni in udienza; 2) mancata applicazione dell'art. 47 c.p. (errore sul fatto esimente) sostenendo che Greco aveva agito nella convinzione che i beni mobili appartenessero a lui, dunque in stato di errore scusabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato manifestamente infondato e inammissibile il motivo che invocava l'art. 47 c.p., chiarendo che l'errore sul fatto rilevante per l'esimente è solo quello che concerne la percezione materiale della realtà (errore sulla realtà fattuale) e non un errore di interpretazione giuridico-tecnica della realtà o sull'appartenenza dei beni. Invece il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non si è pronunciata sulla istanza difensiva formulata in udienza (25/01/2025). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata o rimessa (secondo quanto disposto nel dispositivo non riportato integralmente nel passaggio) in relazione a tale mancata pronuncia, con statuizioni conseguenti indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    c.d. causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La domanda di applicazione dell'art. 131-bis può essere proposta anche in sede di giudizio e il giudice di merito deve esprimersi sull'istanza: l'omessa pronuncia su tale richiesta costituisce motivo fondato di censura in Cassazione

  • art. 47 c.p.

    L'art. 47 esime dalla punibilità solo quando l'errore concerne un elemento materiale del reato, ossia una difettosa percezione o ricognizione della percezione che altera il processo volitivo; non ricade nell'esimente l'errore relativo all'interpretazione tecnica della realtà o alla qualificazione giuridica degli elementi fattuali (es.: convinzione infondata circa l'appartenenza del bene)

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, dep. 2022; Sez. 6, n. 32329 del 25/06/2010)

    pronunce richiamate nella motivazione

    La giurisprudenza richiamata conferma il principio che l'errore sul fatto rilevante ai sensi dell'art. 47 deve essere un errore sulla percezione della realtà e non un errore di qualificazione giuridica

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh)

    richiamata in relazione alla possibilità di proporre la richiesta ex art. 131-bis anche nella fase di giudizio

    Conferma che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere formulata anche tardivamente in giudizio e il giudice deve comunque valutare e motivare in ordine ad essa

Massime di principio

  • L'art. 47 c.p. vale solo per l'errore che riguarda la percezione materiale della realtà; se il fatto concreto è stato correttamente percepito ma se ne discute la qualificazione o l'appartenenza, non opera l'esimente
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere proposta anche in udienza e il giudice di merito deve espressamente pronunciarsi su di essa; l'omessa pronuncia integra motivo fondato in Cassazione
  • Se si invoca errore scusabile in relazione alla proprietà o appartenenza di un bene, il giudice deve valutare se si tratta di reale errore sulla percezione o di mera errata valutazione giuridica: solo nel primo caso opera l'art. 47
  • In fase di impugnazione, la Corte di cassazione verifica sia la correttezza giuridica delle statuizioni sull'esimente che la completezza della motivazione: omissioni rilevanti sulla richiesta di non punibilità possono comportare annullamento o rinvio
  • Difensori e imputati possono sollevare la richiesta di non punibilità per particolare tenuità anche in fasi processuali avanzate, ma il rischio di non accoglimento aumenta se mancano elementi probatori idonei a dimostrare la tenuità del fatto

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