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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 5131 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Redditi di capitale - Trasferimenti da e per l'estero di denaro - Detenzione - Nozione - Dichiarazione annuale per investimenti e attività - Soggetti obbligati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di dichiarare annualmente gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all'estero. Il contribuente sosteneva, in sostanza, di non essere il titolare effettivo delle somme, ma soltanto un soggetto che operava nell'interesse altrui tramite una fiduciaria. La sentenza ha invece ritenuto rilevante sia la detenzione nell'interesse altrui, in quanto idonea a sottrarre gli investimenti al controllo fiscale, sia, a maggior ragione, la posizione del fiduciante che, spendendo il proprio nome e risultando legittimato a impartire istruzioni e disporre delle somme, deve essere considerato titolare degli investimenti.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. È stato affermato che l'obbligo di dichiarazione sussiste anche quando il soggetto trasmette istruzioni e manifesta la volontà dell'effettivo titolare, poiché tale attività costituisce movimentazione degli investimenti o delle attività finanziarie estere. Nel caso concreto, il contribuente è stato considerato titolare delle somme in ragione del contratto di mandato di amministrazione patrimoniale stipulato con la fiduciaria, con conseguente legittimità della potestà impositiva nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • Normativa sul monitoraggio fiscale e sulla dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero

    Obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero

    L'obbligo non riguarda soltanto il proprietario formale o il titolare diretto delle somme, ma anche chi detiene, amministra o movimenta investimenti esteri nell'interesse altrui, quando dispone di un potere effettivo di intervento o trasmette istruzioni idonee a incidere sugli investimenti.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Cass. nn. 9320/2003, 10332/2007, 17051/2010 e 26848/2014

    La detenzione nell'interesse altrui può costituire uno strumento di occultamento e di sottrazione degli investimenti al controllo fiscale; pertanto, può essere sufficiente a far sorgere l'obbligo dichiarativo.

Massime di principio

  • Ai fini del monitoraggio fiscale, non rileva soltanto la titolarità formale delle somme, ma anche la disponibilità sostanziale o il potere di impartire istruzioni e movimentare investimenti esteri.
  • Chi opera tramite una società fiduciaria non è automaticamente esonerato dagli obblighi dichiarativi: occorre verificare il contenuto concreto del mandato e i poteri esercitabili dal fiduciante.
  • La detenzione di capitali esteri nell'interesse di un altro soggetto può comunque far sorgere l'obbligo di dichiarazione, perché consente di gestire o occultare attività finanziarie sottraendole al controllo dell'Amministrazione.
  • La posizione del soggetto è particolarmente esposta quando il contratto fiduciario lo individua come fiduciante, lo autorizza a disporre delle somme o gli consente di impartire istruzioni: in tali casi può essere considerato titolare effettivo o comunque soggetto obbligato al monitoraggio.
  • Per valutare casi analoghi è necessario esaminare il contratto fiduciario, i poteri di disposizione, le istruzioni impartite, i flussi finanziari e ogni elemento che dimostri la disponibilità sostanziale degli investimenti.

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