Cassazione Civile, Ordinanza n. 27788/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasceva da un processo interrotto per la morte di una parte costituita. La società ricorrente aveva riassunto il giudizio, ma la Corte d'appello ha accolto l'eccezione delle controparti ritenendo tardiva la riassunzione perché il termine di cui all'art. 305 c.p.c. decorreva dalla notificazione dell'evento interruttivo e non dalla successiva dichiarazione in udienza dell'interruzione. In cassazione la società ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., chiedendo di rimeditare il dies a quo del termine per la riassunzione, anche alla luce di Cass. S.U. n. 12154/2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi per mutare l'orientamento consolidato richiamato dalle Sezioni Unite n. 7443/2008, secondo cui, quando la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita sia dichiarata in udienza o notificata dalle difese della parte colpita, l'interruzione del processo si produce automaticamente da quel momento e il termine per la riassunzione decorre da tale dichiarazione o notificazione, non dal successivo provvedimento giudiziale meramente ricognitivo. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
La dichiarazione in udienza o la notificazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore produce automaticamente l'effetto interruttivo del processo.
art. 305 c.p.c.
Il termine per la riassunzione decorre dal momento della dichiarazione del procuratore o della notificazione dell'evento alle altre parti, non dal provvedimento giudiziale che dichiara l'interruzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando l'evento interruttivo relativo a una parte costituita è dichiarato in udienza o notificato dal suo procuratore, l'interruzione del processo opera automaticamente dal momento di tale dichiarazione o notificazione.
- Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dall'evento interruttivo così reso noto alle parti, e non dal successivo provvedimento del giudice che ne prenda atto.
- Il provvedimento giudiziale di dichiarazione dell'interruzione ha natura meramente ricognitiva e non incide sul dies a quo del termine per riassumere.
- La denuncia in cassazione di violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. non è idonea a superare un orientamento consolidato se non offre argomenti sufficienti a giustificarne il mutamento.
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