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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 689 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Crediti imposta - Operazioni inesistenti - Onere della prova - CTU - Insufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto, poiché la società non ha fornito una prova certa dell'esistenza e dell'effettività delle operazioni contestate. La produzione di una CTU estimativa e dei mezzi di pagamento non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la spettanza della detrazione IVA o dei crediti d'imposta. È stata quindi confermata la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente sosteneva l'effettività delle operazioni e dei costi documentati dalle fatture, anche mediante una CTU di stima dei beni posseduti e la produzione dei mezzi di pagamento. Il giudice ha ritenuto tali elementi insufficienti: la CTU dimostrava soltanto la consistenza patrimoniale della società, ma non l'esistenza dell'unità produttiva cui i costi sarebbero stati destinati né l'effettivo sostenimento delle spese. Anche i pagamenti delle fatture costituivano soltanto elementi indiziari e non provavano, da soli, la reale esecuzione delle operazioni. Inoltre, la società non aveva svolto alcuna attività per un intero decennio, compreso l'anno oggetto di accertamento.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 21303/2008

    La prova dell'esistenza delle operazioni non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e rappresentano un mero elemento indiziario, da valutare nel contesto delle altre risultanze processuali.

    Il pagamento di una fattura non dimostra automaticamente che la prestazione o la cessione sia realmente avvenuta. Occorre fornire ulteriori elementi coerenti, concreti e verificabili sull'effettività dell'operazione.

Massime di principio

  • In materia di IVA e fatture per operazioni inesistenti, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti che l'operazione è stata effettivamente eseguita e che il bene o servizio è stato destinato all'attività d'impresa.
  • Una CTU di stima patrimoniale prova il valore o la consistenza dei beni, ma non necessariamente la loro acquisizione, utilizzazione produttiva o correlazione con i costi fatturati.
  • La sola esibizione di fatture, bonifici o altri mezzi di pagamento non è sufficiente: tali documenti devono essere corroborati da contratti, ordini, documenti di trasporto, registri, prove della consegna, tracciabilità dei beni e concreta operatività aziendale.
  • La prolungata inattività della società costituisce un elemento indiziario rilevante contro l'effettività di costi sostenuti per un'attività produttiva, soprattutto se riferiti a un periodo nel quale non risultano operazioni economiche reali.
  • Per sostenere la detrazione IVA o un credito d'imposta occorre dimostrare non solo l'esistenza formale della fattura, ma anche la realtà dell'operazione, il suo effettivo sostenimento e la sua inerenza all'attività economica.

Testo integrale

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