Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1663/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3904/2024, depositata e resa pubblica il 28.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 20598/2023.

Giustizia amministrativa202506678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3904/2024, passata in giudicato, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2022/23, ordinando al Ministero l’emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna annualità, oltre agli interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 16 giugno 2025, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e si era costituito nel giudizio di ottemperanza soltanto formalmente. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza civile passata in giudicato abbia immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale deve attribuire concretamente alla destinataria l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione in forma esecutiva presso la sede dell’amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e insediamento su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza in forma esecutiva, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, determinata nel caso concreto in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che riconosce a un privato una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta dal giudice civile.
  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando risultano il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l’inerzia dell’amministrazione debitrice.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.