Cassazione Civile, Ordinanza n. 06505/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva convenuto l'Agenzia delle Entrate proponendo querela di falso, in via principale, contro un modello F24 presentato presso uno sportello bancario e contenente la dichiarazione di compensazione tra debiti erariali e un credito d'imposta poi risultato inesistente. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Milano aveva confermato il rigetto. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per asserita omissione dell'avviso al pubblico ministero nel giudizio di querela di falso; con il secondo motivo denunciava violazione di norme processuali e vizi motivazionali, sostenendo che la falsità del modello F24 era stata dimostrata e non contestata, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente valorizzato la circostanza che la società si era avvalsa della compensazione, invece di prendere atto della falsità materiale del documento, oltre a non considerare documenti penali sopravvenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la corte d'appello aveva accertato in fatto l'avvenuta apposizione del visto del pubblico ministero sul procedimento di primo grado; l'eventuale difficoltà di consultazione nel fascicolo telematico delle parti era irrilevante, essendo decisivo solo il fatto processuale dell'intervento del PM. Ha inoltre osservato che un eventuale errore percettivo del giudice di merito sarebbe stato semmai deducibile con revocazione, non con ricorso per cassazione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata critica della reale ragione decisoria del primo giudice; inoltre, le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha anche richiamato l'inammissibilità della produzione documentale effettuata in memoria in violazione dell'art. 372 c.p.c. e ha condannato la società ricorrente alle spese, dando atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Le censure formulate non erano ammissibili perché, rispettivamente, non colpivano correttamente la ratio decidendi, miravano a contestare accertamenti di fatto e, quanto al vizio di motivazione, erano precluse dalla doppia conforme.
Sono richiamati in relazione all'obbligo di avviso e partecipazione del pubblico ministero nel giudizio di querela di falso; la Corte ha però ritenuto in fatto accertato l'intervento del PM.
Un eventuale errore percettivo del giudice di merito sull'avvenuta apposizione del visto del PM sarebbe stato deducibile, se del caso, con revocazione e non con ricorso per cassazione.
La valutazione delle prove documentali e degli elementi istruttori compiuta dai giudici di merito è stata ritenuta conforme alle regole di giudizio e non sindacabile in cassazione come mera richiesta di nuova valutazione del fatto.
La censura di omesso esame di fatti decisivi non era ammissibile in presenza di doppia decisione conforme di merito.
La produzione in memoria della sentenza penale è stata ritenuta inammissibile perché non riguardava l'ammissibilità del ricorso o la nullità della sentenza impugnata e non era stata depositata tempestivamente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva nella mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una specifica ratio decidendi processuale, il ricorso deve colpire proprio quella ragione decisoria; la critica al merito della controversia è inammissibile se non affronta la reale motivazione posta a base della pronuncia.
- L'eventuale errore percettivo del giudice di merito su un fatto processuale documentato non è ordinariamente deducibile con il ricorso per cassazione, ma, se ne ricorrono i presupposti, con il rimedio della revocazione.
- In presenza di doppia conforme di merito, la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La valutazione del materiale istruttorio, anche documentale, compiuta dal giudice di merito resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
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