Cassazione Penale, Sentenza n. 19096/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente deduce che il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità su elementi non sussistenti o non più attuali, in particolare sostiene che è intervenuta l'assoluzione per il reato più grave di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico; che la latitanza non fu scelta volontaria ma conseguenza di espulsione con divieto di rientro; e che la misura custodiale nel procedimento pendente era stata sostituita con gli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero incentrate su fatti o manifestamente infondate. Ha confermato che l'esistenza di un procedimento pendente per violazioni della normativa sugli stupefacenti e l'applicazione di una misura cautelare nei confronti del condannato costituiscono elementi idonei a fondare un giudizio prognostico di pericolosità e quindi a giustificare il rifiuto della esecuzione della pena presso il domicilio. La circostanza dell'assoluzione su un capo e la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari non hanno eliminato il valore dimostrativo degli indizi gravi di colpevolezza. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1
la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza
La norma disciplina l'esecuzione domiciliare delle pene brevi come modalità speciale di esecuzione (non una misura alternativa tipica), applicabile a condannati ritenuti di scarsa pericolosità salvo cause ostative quali rischio di fuga, pericolo di commissione di ulteriori delitti e inidoneità del domicilio
Ordinamento penitenziario (art. 4-bis, art. 14-bis, art. 14-ter, art. 47-ter)
Richiamate per delineare esclusioni e limiti: art. 4-bis indica reati che escludono il beneficio; art. 47-ter disciplina le misure alternative alla detenzione; la giurisprudenza considera che l'esecuzione domiciliare ai sensi della legge 199 possa derogare ad alcune regole di meritevolezza previste dall'art. 47-ter, ma il giudizio di pericolosità resta presidiato dalla normativa penitenziaria
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale che punisce le violazioni in materia di stupefacenti: nel caso, il giudice ha ritenuto presenti gravi indizi di responsabilità per ripetute violazioni di tale disposizione, elemento centrale per il giudizio di pericolosità
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; è stata applicata per liquidare spese e ammenda
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale con applicazione di misure cautelari è un forte indice di pericolosità attuale e può giustificare il rifiuto dell'esecuzione domiciliare anche se sono intervenute assoluzioni parziali in altri capi
- L'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n.199/2010 è una modalità speciale di esecuzione distinta dalle misure alternative e può essere esclusa per ragioni concrete di pericolo di recidiva o fuga
- La mera sostituzione di una misura custodiale con arresti domiciliari non elimina automaticamente la valutazione negativa sulla pericolosità se permangono gravi indizi di colpevolezza
- Argomentazioni che contestano fatti o contestano la valutazione di merito del giudice (vizio di motivazione) sono difficilmente sindacabili se il provvedimento contiene motivazioni congrue e specifiche: per avere successo è necessario provare l'errore sotto il profilo logico-giuridico o fornire nuovi elementi probatori
- La latitanza o il rientro forzato nel paese per motivi amministrativi (es. espulsione con divieto di ritorno) può non essere sufficiente a escludere il rischio di fuga se il giudice ritiene sussistenti altri concreti indizi di pericolo
- In sede di impugnazione è prudente produrre elementi concreti e documentali che superino gli indizi considerati dal giudice (es. documentazione che comprovi l'insussistenza degli indizi, revoca delle misure cautelari, prova di stabile domicilio e legami familiari e lavorativi)
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