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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19096/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente deduce che il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità su elementi non sussistenti o non più attuali, in particolare sostiene che è intervenuta l'assoluzione per il reato più grave di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico; che la latitanza non fu scelta volontaria ma conseguenza di espulsione con divieto di rientro; e che la misura custodiale nel procedimento pendente era stata sostituita con gli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero incentrate su fatti o manifestamente infondate. Ha confermato che l'esistenza di un procedimento pendente per violazioni della normativa sugli stupefacenti e l'applicazione di una misura cautelare nei confronti del condannato costituiscono elementi idonei a fondare un giudizio prognostico di pericolosità e quindi a giustificare il rifiuto della esecuzione della pena presso il domicilio. La circostanza dell'assoluzione su un capo e la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari non hanno eliminato il valore dimostrativo degli indizi gravi di colpevolezza. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1

    la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza

    La norma disciplina l'esecuzione domiciliare delle pene brevi come modalità speciale di esecuzione (non una misura alternativa tipica), applicabile a condannati ritenuti di scarsa pericolosità salvo cause ostative quali rischio di fuga, pericolo di commissione di ulteriori delitti e inidoneità del domicilio

  • Ordinamento penitenziario (art. 4-bis, art. 14-bis, art. 14-ter, art. 47-ter)

    Richiamate per delineare esclusioni e limiti: art. 4-bis indica reati che escludono il beneficio; art. 47-ter disciplina le misure alternative alla detenzione; la giurisprudenza considera che l'esecuzione domiciliare ai sensi della legge 199 possa derogare ad alcune regole di meritevolezza previste dall'art. 47-ter, ma il giudizio di pericolosità resta presidiato dalla normativa penitenziaria

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale che punisce le violazioni in materia di stupefacenti: nel caso, il giudice ha ritenuto presenti gravi indizi di responsabilità per ripetute violazioni di tale disposizione, elemento centrale per il giudizio di pericolosità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; è stata applicata per liquidare spese e ammenda

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento penale con applicazione di misure cautelari è un forte indice di pericolosità attuale e può giustificare il rifiuto dell'esecuzione domiciliare anche se sono intervenute assoluzioni parziali in altri capi
  • L'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n.199/2010 è una modalità speciale di esecuzione distinta dalle misure alternative e può essere esclusa per ragioni concrete di pericolo di recidiva o fuga
  • La mera sostituzione di una misura custodiale con arresti domiciliari non elimina automaticamente la valutazione negativa sulla pericolosità se permangono gravi indizi di colpevolezza
  • Argomentazioni che contestano fatti o contestano la valutazione di merito del giudice (vizio di motivazione) sono difficilmente sindacabili se il provvedimento contiene motivazioni congrue e specifiche: per avere successo è necessario provare l'errore sotto il profilo logico-giuridico o fornire nuovi elementi probatori
  • La latitanza o il rientro forzato nel paese per motivi amministrativi (es. espulsione con divieto di ritorno) può non essere sufficiente a escludere il rischio di fuga se il giudice ritiene sussistenti altri concreti indizi di pericolo
  • In sede di impugnazione è prudente produrre elementi concreti e documentali che superino gli indizi considerati dal giudice (es. documentazione che comprovi l'insussistenza degli indizi, revoca delle misure cautelari, prova di stabile domicilio e legami familiari e lavorativi)

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