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Sentenza

Sentenza n. 2434/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto assessoriale che revocava l’avviso precedente per l’assegnazione di posti letto RSA e preannunciava una nuova indizione aggiornata al fabbisogno territoriale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale che revocava il precedente decreto di programmazione e selezione dei posti letto RSA, deducendo, in primo luogo, violazione del d.lgs. 502/1992, della l.r. 5/2009, degli artt. 32 e 41 Cost., difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento ed eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità. Secondo la società, il decreto avrebbe illegittimamente preannunciato una nuova procedura per l’assegnazione dei posti letto senza valorizzare la posizione delle strutture già autorizzate e accreditate, titolari di posti letto accreditati ma non ancora convenzionati, così equiparandole a soggetti privi di accreditamento. In secondo luogo, è stata dedotta la violazione del d.P.C.M. 22 dicembre 1989, per l’omessa valorizzazione del criterio di localizzazione delle RSA previsto dall’art. 11 e per l’utilizzo della nozione di distretto sanitario quale criterio territoriale. Nel corso del giudizio è emerso che il decreto successivo, previsto dall’art. 2 del provvedimento impugnato, era stato adottato con il D.A. n. 79 del 26 gennaio 2026 e autonomamente impugnato dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il decreto impugnato si limitava a revocare in autotutela l’avviso precedente e ad annunciare che sarebbe stato adottato un successivo atto di nuova indizione, aggiornato al fabbisogno e corredato dai criteri di distribuzione territoriale dei posti. Pertanto, al momento dell’impugnazione, non era ravvisabile una lesione concreta, immediata e attuale della sfera giuridica della ricorrente, poiché il decreto non aveva ancora stabilito l’effettiva disciplina della nuova procedura né escluso la valorizzazione della posizione delle strutture già accreditate. Il Collegio ha inoltre rilevato, in ogni caso, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il successivo D.A. n. 79/2026, consequenziale al decreto impugnato e autonomamente gravato dalla ricorrente, aveva spostato su tale nuovo atto l’interesse a una decisione di merito. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 502/1992

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha esaminato nel merito la censura per l’inammissibilità del ricorso.

  • l.r. 5/2009 della Regione Siciliana

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che il giudice procedesse all’esame di merito.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità del decreto, ma non esaminato nel merito.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità del decreto, ma non esaminato nel merito.

  • d.P.C.M. 22 dicembre 1989, art. 11

    La ricorrente ha sostenuto che il decreto avrebbe dovuto valorizzare il criterio della localizzazione delle RSA; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso in ragione dell’adozione del successivo decreto previsto dal provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro un atto che si limita a revocare una precedente procedura e ad annunciare l’adozione di un successivo provvedimento, quando tale atto non produce una lesione concreta, immediata e attuale nella sfera giuridica del ricorrente.
  • Quando l’atto successivo previsto dal provvedimento impugnato viene adottato e disciplina effettivamente la nuova procedura o l’assetto sostanziale degli interessi, l’interesse alla decisione si sposta sull’impugnazione del nuovo atto.
  • L’adozione di un provvedimento consequenziale, autonomamente impugnabile e autonomamente impugnato, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul precedente atto meramente preparatorio o programmatico.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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