Cassazione Penale, Sentenza n. 29100/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA per l'anno d'imposta 2016, pari a €710.408,00) sostenendo errata applicazione della norma e vizio della motivazione. La difesa ha dedotto che la società Vezzoli S.r.l. era stata colpita da crisi di liquidità già dal 2012, con omissioni d'imposta per gli anni 2012-2014 per i quali la ricorrente era stata poi assolta, e che nel 2016 era stato stipulato un accordo di ristrutturazione del debito. Ha sostenuto che la crisi del 2017 era imprevedibile e non imputabile all'imprenditrice, che aveva anche rinunciato a somme personali (circa €500.000) per il risanamento, per cui andava esclusa la volontarietà dell'omesso versamento e, dunque, l'elemento soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che l'allegata crisi finanziaria fosse formulata in modo generico e priva dei dati necessari (dimensione azienda, dipendenti, fatturato, bilanci, incidenza dei crediti inesigibili) per dimostrare una impossibilità assoluta e non imputabile alla ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui l'omesso versamento Iva si consuma al termine per il versamento dell'acconto successivo e che la mera mancata riscossione dei corrispettivi non esclude il dolo, salvo che non si provi l'assoluta impossibilità non imputabile all'imprenditore e l'inefficacia di misure idonee. Si è inoltre osservato che le somme disponibili furono impiegate per pagare l'IVA dell'anno successivo e altri debiti, non potendo quindi ritenersi esclusa la volontarietà. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 10‑ter d.lgs. n. 74/2000
Il reato di omesso versamento IVA si consuma al termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo successivo; rileva l'indicazione nella dichiarazione dell'imposta dovuta e l'inadempimento all'obbligo di pagamento. La mancata riscossione dei corrispettivi, di per sé, non esclude il dolo, salvo la dimostrazione di una assoluta impossibilità non imputabile all'imprenditore e non superabile con misure idonee.
art. 67 e art. 182‑bis legge fallimentare (richiamati a titolo di contesto)
Strumenti conciliativi/straordinarî (accordo di risanamento e accordo di ristrutturazione del debito) possono essere indice di difficoltà aziendali, ma la loro esistenza non basta a provare l'imprevedibilità o l'inesigibilità dell'obbligazione tributaria senza dati economico‑finanziari precisi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna alle spese del giudizio di cassazione e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per liquidare la somma di €3.000,00.
Massime di principio
- Per escludere il dolo nell'omesso versamento IVA occorre allegare e provare l'assoluta impossibilità di pagare per fatti non imputabili all'imprenditore, con dati economico‑finanziari dettagliati (bilanci, fatturato, ricavi, incidenze degli insoluti).
- La sola esistenza di crisi precedenti o di accordi di ristrutturazione non è sufficiente a scriminare la condotta; va dimostrata l'imprevedibilità e l'irrisolvibilità della crisi rispetto alle scelte gestionali.
- Il mancato incasso dei corrispettivi rientra di norma nel rischio d'impresa e non esclude il dolo, salvo che gli insoluti superino una soglia non fisiologica e rendano impossibile qualsiasi adempimento (valutazione casistica e percentuale).
- L'utilizzo di risorse (anche personali) per ripianare alcuni debiti non prova automaticamente la mancanza di volontarietà se le somme disponibili sono state destinate ad altri obblighi o non erano sufficienti per l'imposta; va provata la destinazione e l'impossibilità concreta di pagare l'Erario.
- Le censure in sede di cassazione che mirano a dimostrare l'insussistenza del dolo devono essere supportate da elementi probatori concreti e non da deduzioni generiche; l'assenza di documentazione economica rende la censura inammissibile.
- Nel valutare la configurabilità del reato rileva il momento della consumazione (termine per l'acconto) e non successivi pagamenti o comportamenti postumi, salvo casi particolari espressamente previsti (es. regime IVA per cassa).
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