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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29100/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA per l'anno d'imposta 2016, pari a €710.408,00) sostenendo errata applicazione della norma e vizio della motivazione. La difesa ha dedotto che la società Vezzoli S.r.l. era stata colpita da crisi di liquidità già dal 2012, con omissioni d'imposta per gli anni 2012-2014 per i quali la ricorrente era stata poi assolta, e che nel 2016 era stato stipulato un accordo di ristrutturazione del debito. Ha sostenuto che la crisi del 2017 era imprevedibile e non imputabile all'imprenditrice, che aveva anche rinunciato a somme personali (circa €500.000) per il risanamento, per cui andava esclusa la volontarietà dell'omesso versamento e, dunque, l'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che l'allegata crisi finanziaria fosse formulata in modo generico e priva dei dati necessari (dimensione azienda, dipendenti, fatturato, bilanci, incidenza dei crediti inesigibili) per dimostrare una impossibilità assoluta e non imputabile alla ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui l'omesso versamento Iva si consuma al termine per il versamento dell'acconto successivo e che la mera mancata riscossione dei corrispettivi non esclude il dolo, salvo che non si provi l'assoluta impossibilità non imputabile all'imprenditore e l'inefficacia di misure idonee. Si è inoltre osservato che le somme disponibili furono impiegate per pagare l'IVA dell'anno successivo e altri debiti, non potendo quindi ritenersi esclusa la volontarietà. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10‑ter d.lgs. n. 74/2000

    Il reato di omesso versamento IVA si consuma al termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo successivo; rileva l'indicazione nella dichiarazione dell'imposta dovuta e l'inadempimento all'obbligo di pagamento. La mancata riscossione dei corrispettivi, di per sé, non esclude il dolo, salvo la dimostrazione di una assoluta impossibilità non imputabile all'imprenditore e non superabile con misure idonee.

  • art. 67 e art. 182‑bis legge fallimentare (richiamati a titolo di contesto)

    Strumenti conciliativi/straordinarî (accordo di risanamento e accordo di ristrutturazione del debito) possono essere indice di difficoltà aziendali, ma la loro esistenza non basta a provare l'imprevedibilità o l'inesigibilità dell'obbligazione tributaria senza dati economico‑finanziari precisi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese del giudizio di cassazione e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per liquidare la somma di €3.000,00.

Massime di principio

  • Per escludere il dolo nell'omesso versamento IVA occorre allegare e provare l'assoluta impossibilità di pagare per fatti non imputabili all'imprenditore, con dati economico‑finanziari dettagliati (bilanci, fatturato, ricavi, incidenze degli insoluti).
  • La sola esistenza di crisi precedenti o di accordi di ristrutturazione non è sufficiente a scriminare la condotta; va dimostrata l'imprevedibilità e l'irrisolvibilità della crisi rispetto alle scelte gestionali.
  • Il mancato incasso dei corrispettivi rientra di norma nel rischio d'impresa e non esclude il dolo, salvo che gli insoluti superino una soglia non fisiologica e rendano impossibile qualsiasi adempimento (valutazione casistica e percentuale).
  • L'utilizzo di risorse (anche personali) per ripianare alcuni debiti non prova automaticamente la mancanza di volontarietà se le somme disponibili sono state destinate ad altri obblighi o non erano sufficienti per l'imposta; va provata la destinazione e l'impossibilità concreta di pagare l'Erario.
  • Le censure in sede di cassazione che mirano a dimostrare l'insussistenza del dolo devono essere supportate da elementi probatori concreti e non da deduzioni generiche; l'assenza di documentazione economica rende la censura inammissibile.
  • Nel valutare la configurabilità del reato rileva il momento della consumazione (termine per l'acconto) e non successivi pagamenti o comportamenti postumi, salvo casi particolari espressamente previsti (es. regime IVA per cassa).

Testo integrale

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