Sentenza del 02/09/2016 n. 4575 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Imposta di registro su atti giudiziari - Risoluzione di contratto di compravendita immobiliare per simulazione - Ritrasferimento del bene - Imposta proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che la pronuncia dichiarativa della simulazione, sia assoluta sia relativa, di un contratto di trasferimento immobiliare è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale. Secondo l'interpretazione accolta, la pronuncia realizza infatti un ritrasferimento del bene oggetto del precedente contratto simulato. La pretesa di applicare l'imposta in misura soltanto fissa non è quindi accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di una sentenza che dichiara la simulazione assoluta o relativa di un contratto di compravendita immobiliare. La questione centrale è se tale pronuncia comporti soltanto l'accertamento dell'inefficacia del contratto simulato, con applicazione dell'imposta in misura fissa, oppure se realizzi un ritrasferimento del bene e sia quindi soggetta a imposta proporzionale.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
Le sentenze che incidono sul trasferimento o sul ritrasferimento di beni immobili sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale quando producono un effetto patrimoniale equivalente a un trasferimento.
Regole fiscali applicabili alla simulazione contrattuale
La dichiarazione giudiziale di simulazione di un contratto immobiliare non è considerata fiscalmente neutra: anche quando accerta la simulazione, determina il ritrasferimento del bene e giustifica l'applicazione dell'imposta proporzionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza relativa a un contratto immobiliare produce, anche mediante l'accertamento della simulazione, un effetto di ritrasferimento del bene, l'imposta di registro tende ad applicarsi in misura proporzionale e non meramente fissa.
- Ai fini fiscali rileva l'effetto patrimoniale concreto della pronuncia, non soltanto la sua qualificazione formale come sentenza dichiarativa o di accertamento.
- La simulazione assoluta e quella relativa possono entrambe comportare imposizione proporzionale se la decisione giudiziale incide sul trasferimento della proprietà immobiliare.
- In casi analoghi occorre verificare il contenuto dispositivo della sentenza e se essa ricostituisca o trasferisca effettivamente la titolarità del bene, oltre alla natura del contratto originario.
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