Cassazione Penale, Sentenza n. 42224/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pettinelli era stato imputato per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) per la deposizione resa il 18/11/2016, ritenuta contrastante con le sommarie informazioni rese il 15/09/2014. Con unico motivo di cassazione il difensore deduceva l'erronea applicazione dell'art. 384 c.p. (causa di non punibilità per timore per la libertà e l'onore) e il vizio di motivazione: veniva sostenuto che il giudice del dibattimento, avendo disposto l'acquisizione del verbale ex art. 500, comma 4, c.p.p. per timore manifestato dal teste, aveva di fatto riconosciuto l'esistenza di intimidazione tale da escludere l'elemento soggettivo del reato e imporre l'assoluzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto infondata la tesi difensiva: l'esimente di cui all'art. 384 c.p. si applica solo quando il teste temi un inevitabile nocumento alla libertà o all'onore, non quando tema per la propria incolumità personale. Il timore di ritorsioni potrebbe eventualmente integrare lo stato di necessità (art. 54 c.p.) solo se ricorra un pericolo concreto e attuale, non il mero timore. Inoltre l'acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. non vincola il giudice del processo per falsa testimonianza: la disciplina delle contestazioni dibattimentali vale nel solo processo in cui la deposizione è resa e non produce efficacia pregiudiziale in altro procedimento. La Corte ha altresì valutato le emergenze probatorie e ritenuto mancanti elementi che dimostrassero intimidazione sopravvenuta o tale da giustificare la non punibilità; emersa la consapevolezza del teste nelle precedenti sommarie informazioni, la condotta omissiva in dibattimento non è stata giustificata. Condanna confermata e spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza)
Norma che incrimina la falsa dichiarazione resa dal testimone in udienza; provvedimento di riferimento per il procedimento a carico del ricorrente
art. 384 cod. pen. (causa di non punibilità per la testimonianza)
Si applica quando il teste subisce un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore che giustifica la falsa testimonianza; la Corte ha escluso l'estensione a timori per l'incolumità personale
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
Consente l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni del teste al fascicolo dibattimentale quando vi siano elementi concreti di intimidazione; non vincola tuttavia il giudice del successivo processo per falsa testimonianza
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Fondamento delle censure di legittimità (erronea applicazione di legge e vizio di motivazione) con cui è stato proposto il ricorso in Cassazione
art. 54 cod. pen. (stato di necessità)
Potenziale scriminante applicabile se il timore di ritorsioni costituisce un pericolo concreto e attuale che giustifica l'azione od omissione, ma va provato e valutato caso per caso
art. 3, comma 4, cod. proc. pen. (efficacia delle pronunce civili)
Richiamata per sottolineare il principio di autonomia del giudizio penale e l'assenza di efficacia preclusiva di decisioni assunte in altri procedimenti penali
art. 2, comma 2, cod. proc. pen.
Ribadisce che le decisioni penali che risolvono incidentemente questioni civili o amministrative non hanno efficacia vincolante in altri procedimenti, a tutela dell'autonomia giudiziaria
art. 101, secondo comma Cost.
Principio costituzionale che impone la soggezione del giudice alla legge e giustifica l'autonomia valutativa tra procedimenti
Massime di principio
- L'art. 384 c.p. tutela esclusivamente il timore di un inevitabile nocumento alla libertà o all'onore; la paura per la propria incolumità personale non rientra in tale esimente
- La paura di ritorsioni può eventualmente essere valutata ai fini dello stato di necessità (art. 54 c.p.), ma occorre dimostrare un pericolo concreto e attuale, non il mero timore astratto
- L'acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. serve ad utilizzare le sommarie rese in precedenza nel medesimo processo, ma non vincola il giudice chiamato a giudicare il reato di falsa testimonianza in un procedimento autonomo
- Le valutazioni e le decisioni rese in un processo penale non producono effetti pregiudiziali vincolanti in altri processi penali; ogni giudice deve compiere autonomamente la valutazione del materiale probatorio
- Per sottrarsi a responsabilità per falsa testimonianza invocando una causa di non punibilità è necessario provare in modo adeguato le condizioni giustificanti esistenti al momento della deposizione; la mera evocazione del timore non basta
- Gli "elementi concreti" ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. possono emergere anche da circostanze sintomatiche e non richiedono la prova di specifici atti di violenza, ma tale accertamento non sostituisce la valutazione richiesta nel processo per falsa testimonianza
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