Cassazione Civile, Ordinanza n. 17843/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, del pagamento delle somme dovute e della mancata opposizione dell'Agenzia nel termine di legge. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del processo, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate e rilevando l'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della CTR Toscana che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'accoglimento dell'originario ricorso proposto contro due avvisi di accertamento relativi a imposte ritenute evase in relazione a operazioni asseritamente inesistenti poste in essere dalla società. Nel giudizio di cassazione, però, un liquidatore della società ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito dalla l. 136/2018, documentando il pagamento di quanto dovuto. L'Agenzia non risulta aver proposto opposizione all'istanza nel termine previsto.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 119/2018
comma 2 ter; comma 12; comma 13
La definizione agevolata della controversia, se accompagnata dal pagamento delle somme dovute e in difetto di opposizione dell'altra parte nel termine, comporta l'estinzione del processo.
l. 136/2018
Legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata come base normativa della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di cassazione, la definizione agevolata della lite, quando perfezionata con il pagamento dovuto e non tempestivamente contrastata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione per definizione agevolata prevale sulla decisione del merito e impone la chiusura del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- Quando la controversia si estingue per definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti di legge.
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