Cassazione Penale, Ordinanza n. 30404/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile, contestando: 1) la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per truffa e per l'ipotesi di compensazione indebita mediante autore mediato, deducendo che il giudice di merito avrebbe valutato in modo frazionato e non attendibile le dichiarazioni testimoniali della persona offesa/teste; 2) la violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 48 c.p. e dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'autore mediato e della fattispecie tributaria contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, oltre che privo di specificità, poiché la condanna non si fondava soltanto sulle dichiarazioni del teste indicato dal ricorrente ma su un compendio probatorio autonomo e convergente di natura testimoniale e documentale. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando l'orientamento consolidato sull'autore mediato: ricorre quando l'agente induce altri in errore sulla realtà o liceità del presupposto dell'azione, circostanza che la sentenza impugnata aveva accertato, valorizzando che la compensazione era stata materialmente eseguita dalla vittima sulla base delle rappresentazioni dell'imputato circa la bontà e liceità dell'operazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
richiamato come uno dei reati per cui era stata affermata la responsabilità; il ricorso non supera la valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
art. 48 c.p.
norma sull'autore mediato; si applica quando taluno induce altri in errore sulla realtà o liceità del presupposto dell'azione, facendo eseguire materialmente da altri l'atto.
art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato come fattispecie di indebita compensazione oggetto di contestazione; la Corte ritiene corretta la qualificazione giuridica in presenza di compensazione posta in essere dalla vittima indotta in errore.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La valutazione di inattendibilità di una persona offesa o di un teste non è decisiva ove la sentenza di merito si fondi anche su ulteriori prove autonome e convergenti di natura testimoniale e documentale.
- L'autore mediato ricorre quando l'agente induce un terzo in errore sulla realtà o sulla liceità del presupposto dell'azione, così determinando in lui la materiale esecuzione dell'atto tipico.
- In sede di legittimità, la qualificazione giuridica del fatto è corretta quando il giudice di merito abbia accertato in fatto la condotta di induzione in errore e la conseguente esecuzione materiale dell'operazione da parte del soggetto tratto in errore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30274/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30275/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30276/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30277/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30282/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30283/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →