Cassazione Penale, Ordinanza n. 08843/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto in abitazione aggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo due motivi: uno relativo alla sussistenza dell'aggravante e uno relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto sia sull'aggravante sia sul bilanciamento, mentre il ricorrente non si era confrontato in modo effettivo con tale motivazione. In particolare, il motivo sul bilanciamento è stato ritenuto anche carente per la mancata puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e per l'assenza di congrui riferimenti alla motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
in caso di ricorso dichiarato inammissibile viene disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche o meramente assertive, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso è privo di specificità quando non indica puntualmente le ragioni di diritto poste a fondamento della censura e non si confronta con gli snodi motivazionali decisivi della decisione di merito.
- Quando la corte di merito abbia reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto sulla sussistenza di un'aggravante e sul relativo giudizio di bilanciamento, la cassazione non può essere investita da censure apodittiche o non ancorate alla motivazione impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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