Sentenza del 20/02/2015 n. 3404 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO IN GENERE - Scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa - Contestazione - Fatto impeditivo - Natura - Eccezione in senso lato - Conseguenze - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimo il recupero del credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, relativo agli anni 2003 e 2004. Sosteneva che le date indicate nelle scritture private prodotte, relative al progetto, al contratto d'appalto e agli accordi di fornitura, dovessero considerarsi provate e opponibili all'Ufficio, anche in assenza di una specifica contestazione della data ai sensi dell'art. 2704 c.c. La Corte doveva quindi stabilire se la mancanza di data certa di una scrittura privata non autenticata costituisse un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo su iniziativa della parte, oppure un fatto impeditivo rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la mancanza di data certa non incide sulla validità della scrittura, ma sulla sua opponibilità ai terzi e costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto. Pertanto, essa integra un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice quando risulti dagli atti, senza necessità di una specifica eccezione della controparte. Il giudice che rilevi d'ufficio tale questione deve tuttavia comunicarla alle parti per garantire il contraddittorio. Nel caso concreto, la questione della certezza della data era comunque già compresa nell'oggetto della controversia e la società non aveva lamentato la mancata instaurazione del contraddittorio. Il recupero del credito d'imposta è stato quindi confermato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2704 del codice civile
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data di una scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo quando risulti da uno degli eventi o fatti idonei a renderla certa. L'assenza di data certa è un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fondato sul documento e può essere rilevata d'ufficio.
Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
La norma prevedeva un credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate. Trattandosi di un beneficio fiscale in deroga al regime ordinario, il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, compresa la tempestività dell'investimento.
Art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002
La disposizione ha introdotto, per gli investimenti avviati dopo l'8 luglio 2002, l'obbligo della preventiva istanza ai fini della fruizione del credito d'imposta. La certezza della data dei documenti era quindi decisiva per stabilire l'applicabilità del beneficio.
Art. 111 della Costituzione
Il principio del giusto processo e del contraddittorio impone che, quando il giudice rileva d'ufficio una questione decisiva non previamente discussa, essa venga comunicata alle parti affinché possano interloquire.
Art. 101, comma 2, del codice di procedura civile
Il giudice non può fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio senza aver previamente assegnato alle parti un termine per il contraddittorio, salvo che la questione sia già stata effettivamente discussa nel processo.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4213 del 20 febbraio 2013
Ha qualificato la mancanza di data certa della scrittura privata come fatto impeditivo e, quindi, come eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, con obbligo di rispettare il contraddittorio.
Massime di principio
- Una scrittura privata non autenticata non è automaticamente opponibile all'Amministrazione o ad altri terzi quanto alla data indicata: occorre dimostrare la cosiddetta data certa mediante registrazione, autenticazione, riproduzione in atto pubblico o altro fatto equivalente.
- La mancanza di data certa non deve necessariamente essere eccepita espressamente dalla controparte: se emerge dagli atti, il giudice può rilevarla d'ufficio perché impedisce il riconoscimento del diritto fondato sul documento.
- Quando il giudice rileva d'ufficio tale profilo, deve normalmente sottoporlo al contraddittorio delle parti. L'obbligo può risultare già soddisfatto se la certezza della data era stata discussa fin dall'inizio del giudizio.
- In materia di agevolazioni e crediti d'imposta, il contribuente deve provare rigorosamente tutti i presupposti del beneficio, inclusi la data e la tempestività dell'investimento quando da esse dipende l'applicazione della disciplina agevolativa.
- In presenza di una data-limite prevista dalla legge, documenti privi di data certa non sono sufficienti, da soli, a dimostrare che l'operazione sia avvenuta entro il termine richiesto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3394 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3398 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3403 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3410 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3415 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3416 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →