Sentenza del 22/05/2019 n. 3151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - TRUST AUTODICHIARATIVO - DUPLICE EFFETTO - EFFETTO "SEGREGATIVO" - IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA - EFFETTO TRASLATIVO - TASSAZIONE PROPRORZIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di un trust autodichiarativo. Occorre distinguere tra il momento iniziale di costituzione del vincolo, avente natura meramente segregativa e privo di effetto traslativo, e il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari finali, che realizza il programma del disponente e produce l'effetto traslativo. Il primo momento è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, mentre il trasferimento finale è soggetto a imposizione proporzionale. Quando il trust riguarda beni immobili trasferiti senza determinazione di un corrispettivo, trova applicazione l'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La sentenza afferma che nel trust autodichiarativo devono essere fiscalmente distinti l'atto iniziale di segregazione dei beni e il successivo trasferimento ai beneficiari. La segregazione, non comportando un trasferimento della proprietà, sconta l'imposta di registro in misura fissa. L'imposizione proporzionale si applica invece quando si verifica l'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari e si realizza il programma del trust. Per i trasferimenti immobiliari senza corrispettivo si applica il criterio previsto dall'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986. Il testo non indica formalmente le parti né il dispositivo completo; sul piano del principio, la decisione accoglie la distinzione tra effetto segregativo ed effetto traslativo.
Norme richiamate
Art. 52, comma 4, d.P.R. n. 131/1986
Per il trasferimento immobiliare senza determinazione di corrispettivo, la base imponibile deve essere determinata secondo il criterio previsto dalla norma. L'imposizione proporzionale opera al momento dell'effettivo trasferimento dei beni, non già per la mera costituzione del vincolo segregativo.
Massime di principio
- Nel trust autodichiarativo la mera segregazione dei beni nel patrimonio del trust, se non produce un trasferimento immediato della proprietà a beneficiari o terzi, non costituisce di regola il presupposto per l'imposta di registro proporzionale.
- È necessario distinguere il momento genetico del trust dal momento in cui i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari: la tassazione può cambiare in funzione degli effetti giuridici concretamente prodotti dall'atto.
- L'imposta proporzionale diventa applicabile quando si realizza il trasferimento patrimoniale previsto dal programma del trust, anche se l'atto istitutivo e l'atto dispositivo sono collegati.
- Per gli immobili trasferiti senza corrispettivo occorre verificare il criterio di determinazione della base imponibile previsto dall'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986.
- La qualificazione fiscale non dipende soltanto dal nome attribuito all'atto, ma dagli effetti giuridici effettivamente prodotti: segregazione senza trasferimento e trasferimento ai beneficiari devono essere valutati separatamente.
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