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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08150/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, da parte del Tribunale del riesame, del sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente su plurimi beni (in particolare smartphone, targhe automobilistiche, credenziali SPID, copie di libretti di circolazione tedeschi e un timbro). Il ricorrente deduceva violazioni degli artt. 253 e 321 c.p.p.: contestazione della funzionalità e necessità della misura impeditiva sullo smartphone (sostenendo che l'accesso ai dati dipende dall'identità digitale e non dal possesso del dispositivo), denuncia del carattere meramente esplorativo del sequestro probatorio e mancanza dei requisiti minimi di specificazione temporale e contenutistica delle informazioni da acquisire; censura della perdurante disponibilità da parte degli inquirenti di materiale probatorio ottenuto con indagini esplorative e della motivazione sul pericolo in mora per il sequestro impeditivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti. Ha chiarito che il decreto del Pubblico Ministero conteneva due provvedimenti distinti (sequestro preventivo impeditivo e sequestro probatorio per acquisizione di prova) e che il riesame aveva riguardato soltanto la parte impeditiva convalidata dal giudice; il sequestro probatorio è atto di indagine del PM che non richiede convalida e va impugnato nei modi e nei termini previsti (art. 257 c.p.p.). Le censure relative al sequestro probatorio non erano quindi proponibili in questo giudizio di legittimità. Quanto alla cautela reale impeditiva, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione (uso di libretti, targhe, credenziali e telefono per nuove truffe e per contattare altri soggetti), e la Corte ha ritenuto non consentite le doglianze dirette a contestare la tenuta logica della motivazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il sequestro probatorio è un atto di indagine di competenza del pubblico ministero per la ricerca della prova e non necessita di convalida da parte del giudice; la sua impugnazione esige i rimedi e i termini previsti (art. 257 c.p.p.).

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo: il giudice del riesame valuta la sussistenza delle esigenze cautelari impeditive (periculum in mora e indizi di reato) e può convalidare o meno la misura disposta d'urgenza dal PM.

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Strumento procedurale per impugnare il sequestro probatorio: la mancata impugnazione tempestiva del sequestro probatorio impedisce di dedurne questioni in giudizi successivi che riguardino la convalida del sequestro preventivo.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Non sono consentite, in questo tipo di gravame, censure che si risolvano in mero attacco alla coerenza o alla tenuta logica dell'argomentazione motivazionale del giudice (censure che rientrano nella verifica del merito probabilistico delle opinioni giustificative).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione ritenuta colpevole o abusiva.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Previsione della trattazione scritta nel procedimento (procedura adottata nel caso di specie).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione; utilizzata per la esposizione sintetica dei motivi nel ricorso.

Massime di principio

  • Distinguere sempre fra sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) e sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.): sono atti soggetti a regole e rimedi diversi; il primo è atto d'indagine del PM, il secondo richiede la convalida del giudice e può essere riesaminato.
  • Se si contesta un sequestro probatorio, va esercitata tempestivamente la specifica impugnazione/istanza prevista (art. 257 c.p.p.); altrimenti le censure su quel provvedimento risultano inammissibili nei gradi successivi.
  • In sede di gravame contro misure cautelari reali, le doglianze che si riducono a contestazioni della logica argomentativa del giudice (tenuta delle inferenze probatorie/pericolosità) possono essere dichiarate non consentite; occorre inquadrare i motivi come violazioni di legge o vizio formale/procedurale per essere rilevanti.
  • Quando un decreto appare 'ibrido' (misure con finalità sia probatorie sia impeditive), è necessario che la difesa individui e impugni distintamente le singole misure con i rimedi procedurali corretti, pena la perdita delle questioni non dedotte tempestivamente.
  • La mera restituzione materiale di un dispositivo dopo copia forense non elimina l'importanza di impugnare il sequestro se si ritiene lesivo di diritti fondamentali; tuttavia la rimedio processuale deve essere esperito nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
  • Nella motivazione delle misure preventive, la valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi sull'oggetto materiale sequestrato (documenti, credenziali, dispositivi) e sulla coerenza con la piattaforma investigativa; la difesa deve fornire elementi precisi e non generici per confutare tale rischio.

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