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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17009/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (leasing)

La controversia

Una società in liquidazione, che aveva alienato un fondo edificabile a una società di leasing, ha chiesto in primo grado la declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 5 giugno 2000, sostenendo inizialmente che il negozio fosse illecito perché finalizzato a non far conseguire il prezzo della vendita, non essendo il corrispettivo stato versato al rogito; in subordine ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che il mancato pagamento del prezzo non determina nullità, essendo il prezzo comunque determinato. In appello la soccombente ha insistito sulla nullità, prospettandola però come mancanza di causa in concreto, assumendo che la reale intenzione delle parti non fosse quella di far pervenire il prezzo al venditore, ma di non corrisponderlo affatto mediante una delegazione di pagamento a carico di un terzo utilizzatore. La corte d'appello ha respinto l'appello principale, ritenendo inammissibili le prove orali e la querela di falso, e ha accolto l'appello incidentale della società di leasing ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 244 c.p.c. e 2700 c.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale e della querela di falso; con il secondo motivo, violazione degli artt. 1325, 1418 e 1470 c.c., sostenendo la nullità del contratto per difetto di causa, poiché il prezzo non sarebbe mai stato realmente corrisposto e il collegamento con il leasing avrebbe rivelato che la vendita era solo apparente o comunque priva di causa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha confermato l'inammissibilità della querela di falso, perché l'atto pubblico riportava dichiarazioni effettivamente rese, e ha reputato generiche e comunque correttamente disattese le doglianze istruttorie; quanto al merito, ha escluso che vi fosse mancanza di causa, osservando che il leasing finanziario realizza un collegamento negoziale tra vendita e locazione finanziaria, con causa concreta nell'operazione economica volta a soddisfare l'interesse dell'utilizzatore alla disponibilità del bene, e che il mero fatto della previsione di una delegazione di pagamento non implica la programmatica mancata corresponsione del prezzo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva respinto la domanda di nullità della compravendita e, in appello incidentale, aveva disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La Corte ha ritenuto infondate sia le censure processuali sulla querela di falso e sulle prove orali, sia la censura sostanziale sulla pretesa mancanza di causa del contratto, affermando che nel caso di specie l'operazione era riconducibile a un leasing finanziario con causa concreta lecita. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 244 c.p.c.

    La censura sulla prova testimoniale è stata respinta anche per difetto di specificità del motivo; la corte ha ritenuto corretta la motivazione di inammissibilità delle prove orali resa dal giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova di quanto il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza; la querela di falso è inammissibile se non si contesta la falsità del contenuto documentato, ma solo una pretesa non corrispondenza alla realtà delle dichiarazioni riportate.

  • art. 1325 c.c.

    La doglianza sulla mancanza di causa è stata ritenuta infondata perché la causa del contratto sussisteva nell'operazione economica di leasing finanziario.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per mancanza di causa è esclusa quando l'operazione negoziale conservi una causa concreta lecita, come nel collegamento tra vendita e leasing.

  • art. 1470 c.c.

    La qualificazione della compravendita non è travolta dal collegamento con il leasing; il contratto di vendita mantiene autonoma individualità all'interno dell'operazione negoziale.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione è stata ritenuta inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione, dato che il prezzo poteva risultare corrisposto anche da un terzo in forza della delegazione di pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e respinto, ricorrevano i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La querela di falso non è ammissibile quando si contesti soltanto la veridicità sostanziale di dichiarazioni riportate in un atto pubblico, senza allegare una falsità del documento o dell'attestazione del pubblico ufficiale.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale può essere censurata utilmente in cassazione solo con un motivo specifico, che indichi con precisione il contenuto delle prove richieste e confronti puntualmente le ragioni di inammissibilità poste dal giudice di merito.
  • Nel leasing finanziario la causa concreta dell'operazione risiede nel collegamento negoziale tra i contratti coinvolti e nella realizzazione dell'interesse dell'utilizzatore alla disponibilità del bene; il contratto non è nullo per difetto di causa solo perché il pagamento del prezzo avvenga tramite meccanismi diversi dal versamento diretto da parte dell'acquirente.
  • Il collegamento negoziale tra vendita e leasing mantiene l'autonoma individualità dei singoli contratti, ma rende rilevante la reciproca interdipendenza delle vicende negoziali ai fini della validità ed efficacia dell'operazione complessiva.
  • La nullità per mancanza di causa non può essere affermata sulla sola base dell'allegazione che il prezzo non sia stato materialmente versato al rogito, se dagli atti emerge una plausibile causa concreta dell'operazione e una modalità alternativa di esecuzione dell'obbligazione di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieLeasingCompravendita
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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