Sentenza n. 492/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 153 del 21 marzo 2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro oltre interessi, e aveva liquidato 460 euro per le spese di quel giudizio. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, chiedendo l’accredito di 2.000 euro sulla Carta del docente entro 60 giorni. Ha documentato il giudicato con certificazione della cancelleria del 19 febbraio 2026 e le notificazioni via PEC del 10 e 30 aprile 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda: la documentazione prodotta e la mancata contestazione dell’Amministrazione comprovano l’inadempimento del giudicato e la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza. Ha inoltre rilevato che, dopo le notificazioni della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, corrispondendo 2.000 euro oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. In caso di ulteriore inottemperanza, su richiesta della ricorrente, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 30 giorni; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato a 1.100 euro, oltre accessori e contributo unificato, per le spese del giudizio di ottemperanza. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti.
Norme richiamate
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
L’ottemperanza è esperibile quando il giudicato è documentato e l’Amministrazione non ne ha dato esecuzione; il giudice può ordinare gli adempimenti necessari e predisporre la nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza agli indirizzi di posta elettronica certificata
Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali deve essere decorso il termine di 120 giorni, computato nel caso concreto dalla notificazione della sentenza; una volta scaduto, ricorrono i presupposti per l’ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione non esegue un giudicato, la parte vittoriosa può chiedere l’ottemperanza se documenta la formazione del giudicato e l’inadempimento; la mancata contestazione dell’Amministrazione può concorrere a comprovare l’omessa esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’ottemperanza per l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale presuppone il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inottemperanza e su richiesta della parte interessata.
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