Cassazione Civile, Ordinanza n. 11819/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (vicini)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due vicini contro i proprietari/gestori di un locale di somministrazione di cibi e bevande con intrattenimento musicale, deducendo immissioni rumorose e odorigene intollerabili, nonché ulteriori pregiudizi materiali al confine tra i fondi (canna fumaria in posizione pregiudizievole, lesioni al muro di cinta, piante ad alto fusto che avrebbero danneggiato il muro e sopraelevazione del cortile con infiltrazioni). Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando i convenuti al risarcimento; in appello gli originari convenuti avevano dedotto, tra l'altro, la nullità del giudizio di primo grado per omessa interruzione a seguito del decesso di uno dei convenuti e avevano contestato la valutazione delle immissioni e la regolazione delle spese. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione, ma aveva deciso nel merito, imponendo la cessazione delle immissioni entro determinati limiti, modifiche alla canna fumaria e il risarcimento danni. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) omesso esame e violazione delle norme processuali per non avere la Corte d'appello rimesso la causa al primo giudice; 2) violazione degli artt. 844, 2043 e norme processuali per l'erronea valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore e odorigene, sostenendo la necessità di un accertamento oggettivo e contestando l'apprezzamento svolto; 3) violazione delle norme sulle spese, assumendo che, caduta la sentenza di primo grado, il giudice d'appello avrebbe dovuto provvedere diversamente sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la segnalazione del decesso di uno dei controricorrenti nel giudizio di legittimità, perché nel processo di cassazione non opera l'interruzione per morte della parte. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla notifica dell'istanza di correzione materiale, chiarendo che tale notifica non fa decorrere il termine breve per impugnare. Nel merito, ha escluso che la nullità della sentenza di primo grado per omessa interruzione imponesse la regressione al tribunale, perché si tratta di nullità non riconducibile alle ipotesi tassative di rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c. Ha inoltre affermato che la valutazione della normale tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c. è un apprezzamento di merito affidato al prudente giudice, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato, e che la censura mirava solo a una nuova valutazione del fatto. Infine, ha confermato la regolazione delle spese per soccombenza, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 299 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo per morte della parte, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso.
art. 325 c.p.c.
La notifica dell'istanza di correzione dell'errore materiale non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.
art. 344 c.p.c.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla non regressione al primo giudice; la nullità in esame non rientra nelle ipotesi di rimessione.
art. 353 c.p.c.
Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non comprendono la nullità derivante da mancata interruzione del processo per morte della parte.
art. 354 c.p.c.
La nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione non comporta la rimessione al primo giudice.
art. 844 c.c.
La tollerabilità delle immissioni va valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice in relazione alle circostanze concrete del caso.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che il giudice di merito si era comunque pronunciato sui motivi di gravame.
art. 132 c.p.c., n. 4
Richiamato come parametro del vizio motivazionale/procedimentale, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 1170 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 844 c.c.; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma decisiva.
art. 2043 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per il risarcimento del danno, senza specifica autonoma statuizione della Corte oltre al rigetto complessivo della censura.
art. 703 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la Corte ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
La compensazione parziale delle spese disposta in appello è stata ritenuta corretta in relazione alla soccombenza reciproca/parziale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Presupposto del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non si applica l'interruzione per morte della parte, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso; la segnalazione del decesso dell'intimato non incide sulla prosecuzione del processo.
- La notifica dell'istanza di correzione materiale della sentenza non equivale alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
- La nullità della sentenza di primo grado derivante dall'omessa interruzione del processo per morte di una parte costituita non determina automaticamente la rimessione della causa al primo giudice, perché non rientra nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.
- In tema di immissioni tra proprietà confinanti, la normale tollerabilità va apprezzata secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, tenendo conto delle circostanze concrete; tale valutazione non è normalmente sindacabile in cassazione come nuovo giudizio di fatto.
- La valutazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza e, quando la parte non può dirsi vittoriosa nel risultato complessivo, la liquidazione operata dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità salvo specifici vizi di legge.
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