Sentenza del 20/02/2015 n. 3406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato due pronunce della CTR del Lazio: la prima aveva dichiarato inammissibile il suo appello per il mancato deposito, presso la segreteria della CTP, di copia dell'atto di appello; la seconda aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro la prima. La contribuente sosteneva, da un lato, che vi fosse un errore di fatto revocatorio e, dall'altro, che l'appello, essendo stato notificato tramite ufficiale giudiziario, non fosse soggetto alla sanzione di inammissibilità per omesso deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha respinto il ricorso contro la sentenza sulla revocazione, ritenendo che non ricorresse un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma eventualmente un errore di diritto o una non corretta valutazione degli atti, non censurabile con la revocazione. Ha invece accolto il ricorso contro la sentenza principale, stabilendo che, poiché l'appello era stato notificato tramite ufficiale giudiziario, l'omesso deposito presso la segreteria della CTP non rendeva l'impugnazione inammissibile. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Le spese del giudizio di revocazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa solo per una falsa percezione immediata e obiettivamente verificabile degli atti processuali, consistente nell'affermazione dell'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o nell'esclusione di un fatto che dagli atti risulta chiaramente. Non sono sufficienti un'errata valutazione delle prove o una violazione di legge.
Art. 398, codice di procedura civile
La proposizione della revocazione può comportare la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, secondo le condizioni previste dalla norma.
Art. 360, n. 3, codice di procedura civile
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale censura è distinta dall'errore di fatto revocatorio.
Art. 370, codice di procedura civile
Disciplina la partecipazione del resistente al giudizio di cassazione mediante controricorso o costituzione, secondo le modalità previste.
Art. 53, decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 3-bis, comma 7, decreto-legge n. 203 del 2005
Quando l'atto di appello tributario è notificato tramite ufficiale giudiziario, l'omesso deposito presso la segreteria della commissione tributaria provinciale non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, in forza della disciplina applicabile al caso.
Art. 3-bis, comma 7, decreto-legge n. 203 del 2005
La disposizione ha modificato la disciplina dell'appello tributario e degli adempimenti di deposito; la sua applicazione deve essere coordinata con la modalità concreta di notificazione dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale: può essere utilizzata solo per una svista percettiva immediata e incontestabile sugli atti, non per contestare il modo in cui il giudice ha valutato prove, allegazioni o norme.
- Quando la doglianza riguarda l'interpretazione o l'applicazione della legge processuale, oppure una valutazione giuridica degli atti, deve essere proposta con il mezzo di impugnazione ordinario previsto, non con la revocazione.
- Nel processo tributario, la modalità con cui viene notificato l'appello può incidere sugli adempimenti successivi e sulla sanzione di inammissibilità: la notificazione tramite ufficiale giudiziario può escludere l'inammissibilità derivante dall'omesso deposito presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.
- Prima di eccepire l'inammissibilità di un appello per carenze formali, occorre verificare la disciplina vigente all'epoca, la modalità di notificazione utilizzata e l'effettiva funzione dell'adempimento contestato.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito dell'appello, ma elimina la pronuncia viziata e impone alla commissione tributaria, in diversa composizione, un nuovo esame conforme ai principi stabiliti dalla Corte.
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