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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08650/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2012, contestava alla società la indebita qualificazione di taluni costi come spese di sponsorizzazione, ritenendoli invece spese di rappresentanza, con recupero di maggiore IRES, IVA indebitamente detratta, sanzioni, interessi e spese. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non dimostrata la natura pubblicitaria delle spese e applicando il criterio generale di distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza, valorizzando anche l'attività della società orientata ai lavori pubblici. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002, degli artt. 108 e 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2728 c.c., sostenendo che la disposizione speciale configurerebbe una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni, ove ricorrano i presupposti di legge, con conseguente insussistenza di un onere probatorio ulteriore sulla concreta correlazione tra spesa e incremento di clientela.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR perché non aveva applicato la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002, ma la regola generale sulle spese di rappresentanza e pubblicità. Ha quindi rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, applicando il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"

    La disposizione speciale introduce una presunzione legale assoluta circa la natura di spesa di pubblicità, e non di rappresentanza, delle sponsorizzazioni in favore dei soggetti indicati, purché ricorrano i presupposti legali.

  • art. 108 d.P.R. 917/1986

    Richiamato come disciplina generale di deducibilità dei costi e criterio distintivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, che non deve però essere applicato quando opera la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla deducibilità dei componenti negativi; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 2728 c.c.

    "le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite"

    La norma è richiamata per affermare che, quando opera la presunzione legale prevista dalla disciplina speciale, il contribuente non è gravato da un ulteriore onere probatorio sulla finalità pubblicitaria della spesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità dedotto a fondamento del ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria speciale qualifica espressamente una determinata spesa come spesa di pubblicità al ricorrere di specifici presupposti, il giudice di merito non può sostituire tale disciplina con il criterio generale di distinzione tra pubblicità e rappresentanza.
  • La presunzione legale prevista da una disposizione agevolativa, se qualificata come assoluta, esonera il contribuente dall'onere di provare l'effettiva correlazione tra spesa e incremento di clientela, nei limiti dei requisiti oggettivi e soggettivi fissati dalla legge.
  • Il controllo del giudice deve concentrarsi sulla verifica della sussistenza dei presupposti normativi della fattispecie agevolata, non sulla ricostruzione della concreta convenienza economica o dell'effettiva efficacia promozionale della spesa secondo criteri generali.
  • In presenza di disciplina speciale, l'applicazione della regola generale sulla deducibilità dei costi integra violazione di legge se finisce per svuotare la portata della presunzione voluta dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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