Ordinanza n. 390/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva, - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche n. 675 del 17 novembre 2025 avente ad oggetto “procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente della Giunta Regionale. Approvazione graduatorie definitive per il passaggio dall'Area degli istruttori a quella dei funzionari e dell'elevata qualificazione e nomina dei vincitori”; - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche n. 674 del 17 novembre 2025 avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente della Giunta regionale bandita con decreto n. 850/RUS del 30/12/2024. Approvazione graduatorie definitive per il passaggio dall'Area degli Operatori esperti a quella degli Istruttori e nomina dei vincitori”; - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n. 715 del 03 dicembre 2025 avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente della Giunta regionale. Scorrimento di due graduatorie”; - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n. 729 del 10 dicembre 2025 avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente della Giunta regionale. Scorrimento della graduatoria per 20 posti di profilo professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” presso il Dipartimento Sviluppo economico; - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n. 740 del 11 dicembre 2025 avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente della Giunta regionale. Scorrimento della graduatoria per 10 posti di profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo e contabile” presso il Dipartimento Sviluppo economico”; - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n. 608 del 24.10.2025avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente della Giunta regionale. Approvazione graduatorie provvisorie per il passaggio dall'Area degli Operatori esperti a quella degli Istruttori” - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n. 609 del 24 ottobre 2025 avente ad oggetto “procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente della Giunta regionale. Approvazione graduatorie provvisorie per il passaggio dall'Area degli istruttori a quella dei Funzionari e dell'elevata qualificazione”; - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n. 207 del 15.4.2025 avente ad oggetto “procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente, per complessivi n. 153 posti dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, in vari profili, presso i Dipartimenti e la Segreteria Generale della Giunta regionale. Elenco dei candidati ammessi alla selezione e dei candidati esclusi”; - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n 236 del 24.4.2025 avente ad oggetto “procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente, per complessivi n. 153 posti dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, in vari profili, presso i Dipartimenti e la Segreteria Generale della Giunta regionale. Parziale rettifica elenco dei candidati ammessi”. - della deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 del 9 agosto 2024 avente ad oggetto “l.r. n. 18/2021, art. 4, comma 3, lett. u) - art. 52, comma 1 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, penultimo periodo - approvazione dei criteri generali per lo svolgimento delle procedure valutative relative alle progressioni tra aree ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL funzioni locali del 16.11.2022 - del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche n. 850 del 30.12.2024 avente ad oggetto “indizione di una procedura valutativa per la progressione tra le Aree del personale dipendente della Giunta Regionale, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1 bis e dell'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019 - 2021 per la copertura di 153 posti, di cui 52 per l'Area degli Istruttori e 101 per l'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, presso i Dipartimenti e la Segreteria Generale della Giunta Regionale, in attuazione dei piani occupazionali del comparto della Giunta regionale relativi agli anni 2022-2023-2024-2025, ed in particolare dell'allegato “E” relativo all' avviso della procedura valutativa per la progressione tra le aree per n. 69 post afferenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - profilo professionale D/af “Funzionario amministrativo e finanziario” nella parte in cui ha previsto all'art. 1 co. 2 che “ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 dell'avviso, può partecipare alla presente procedura selettiva, presentando una sola domanda per i posti incardinati in uno specifico Dipartimento (o nella Segreteria Generale), che può anche non corrispondere a quello di attuale assegnazione” e all'art. 6 lett. C), laddove è stata prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 18 punti per il servizio maturato in Giunta regionale presso il medesimo Dipartimento (o Segretaria Generale) nel quale si trova il posto per il quale si concorre; - di tutti i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice e dei punteggi assegnati da quest' ultima; - dei contratti individuali di lavoro eventualmente stipulati con i vincitori di concorso in conseguenza della procedura concorsuale oggetto di contestazione; - nonché al fine di ottenere l'annullamento di tutti gli atti della procedura, nessuno escluso, nonché di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura valutativa per le progressioni tra le Aree del personale dipendente della Regione Marche, comprese graduatorie, verbali, punteggi e atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura valutativa regionale per la progressione tra le Aree, contestando in particolare i criteri della procedura, tra cui la possibilità di presentare una sola domanda per i posti incardinati in uno specifico Dipartimento e l'attribuzione di un punteggio per il servizio maturato presso il medesimo Dipartimento. Nella fase cautelare hanno inoltre formulato un'istanza istruttoria, sostenendo che la Regione avesse solo parzialmente evaso la loro domanda di accesso agli atti: alcuni documenti erano stati trasmessi con oscuramento dei nomi dei candidati e non era stata prodotta la documentazione relativa alla graduatoria per tre posti di profilo D/IT presso il Dipartimento competente. Hanno chiesto al Collegio di ordinare alla Regione il deposito in giudizio dei documenti mancanti e di quelli trasmessi in forma oscurata.
La decisione
Il TAR ha respinto, allo stato, l'istanza istruttoria. Il Collegio ha ritenuto prioritario esaminare le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla Regione e rilevate d'ufficio, sicché non era ancora possibile stabilire la rilevanza dei documenti richiesti ai fini della decisione. Ogni approfondimento sull'acquisizione documentale è stato riservato alla trattazione del merito, già fissata per il 8 aprile 2027. Il TAR ha inoltre precisato che i documenti possono essere oggetto di accesso nelle forme proprie del relativo procedimento, ove i ricorrenti intendano perseguire autonomamente tale tutela. Non è stata decisa la domanda di annullamento né è stata adottata alcuna misura cautelare, essendo stata rilevata anche l'insussistenza di un pregiudizio imminente.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato quale base normativa della procedura di progressione tra le Aree del personale dipendente.
art. 13, comma 6, CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022
Richiamato quale fondamento della procedura valutativa per le progressioni tra le Aree.
art. 120 c.p.a.
Non espressamente richiamato nel testo; pertanto non viene incluso.
Massime di principio
- Quando, nella fase anteriore alla decisione di merito, siano state sollevate eccezioni preliminari di rito potenzialmente idonee a definire il giudizio, il giudice può differire la valutazione sulla rilevanza e sull'acquisizione dei documenti richiesti a fini istruttori.
- L'ordine giudiziale di deposito documentale presuppone che la documentazione richiesta sia rilevante e necessaria per la decisione; in mancanza di tale verifica, l'istanza istruttoria può essere respinta allo stato e rivalutata nella fase di merito.
- La richiesta di acquisizione documentale nel processo non sostituisce l'accesso agli atti amministrativi: i documenti possono essere richiesti mediante l'apposito procedimento di accesso nelle forme previste dalla relativa disciplina.
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