Cassazione Civile, Ordinanza n. 18260/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di un credito chirografario complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivante in parte da saldo debitore di conto corrente assistito da apertura di credito e in parte da un contratto di interest rate swap stipulato a copertura del finanziamento. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo nullo il contratto di apertura di credito perché la società fallita, qualificata come società strumentale di un ente locale, avrebbe potuto indebitarsi solo per spese di investimento; aveva inoltre ritenuto nullo anche il derivato per invalidità derivata, per difetto di causa concreta. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha contestato l’assoggettabilità della società alla disciplina limitativa dell’indebitamento prevista per gli enti territoriali e per taluni organismi pubblici; con il secondo ha sostenuto che almeno parte delle somme era destinata a rifinanziare opere funzionali a un servizio pubblico locale e che, quindi, al più sarebbe potuta configurarsi una nullità parziale; con il terzo ha dedotto che il tribunale non aveva chiaramente dichiarato la nullità del finanziamento e che parte di esso proveniva da altra società estranea al giudizio; con il quarto ha affermato che, anche a voler dichiarare la nullità, permaneva il diritto alla ripetizione delle somme erogate ex art. 2033 c.c.; con il quinto ha censurato il rigetto della compensazione con il controcredito derivante dalla ripetizione dei differenziali negativi dello swap.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il divieto di ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, e la correlata sanzione di nullità, riguarda gli enti territoriali e gli organismi espressamente indicati dalla normativa, mentre le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici restano, in linea generale, soggette alla disciplina codicistica delle società di capitali e hanno capacità di porre in essere atti e rapporti giuridici, salvo specifiche limitazioni di legge. Il tribunale, pur dando atto dell’ampiezza dell’oggetto sociale della società fallita, aveva affermato in modo assertivo la sua natura di società strumentale senza verificare se fosse stata costituita anche o solo per l’esercizio di servizi pubblici; così facendo aveva erroneamente applicato le norme invocate e aveva omesso l’esame di un fatto decisivo, risultante dagli atti e oggetto di contraddittorio. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma processuale che disciplina l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso o parzialmente ammesso.
art. 1418 c.c.
richiamato come fondamento della nullità del contratto in caso di violazione di divieti legali; la Corte esclude la nullità nel caso di società di capitali costituite per servizi pubblici, salvo specifiche limitazioni di legge.
art. 1419 c.c.
evocato dalla ricorrente per sostenere, in subordine, la nullità parziale del contratto di finanziamento e del derivato; il motivo è assorbito.
art. 2033 c.c.
richiamato dalla ricorrente per affermare il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate in esecuzione di un contratto nullo; profilo non esaminato per effetto dell’assorbimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ravvisa effettivamente un omesso esame di fatto decisivo nella qualificazione della società.
art. 119, comma 6, Cost.
indica i soggetti cui è vietato ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento.
art. 30, comma 15, L. n. 289/2002
prevede la sanzione di nullità per i contratti di finanziamento stipulati in violazione del divieto di indebitamento, ma solo per gli enti territoriali destinatari della norma.
art. 3, commi 16 e 17, L. n. 350/2003
estende il divieto a determinati enti e organismi pubblici, ma esclude espressamente le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici.
artt. 2, 29 e 172, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 267/2000
sono richiamati per individuare gli enti e organismi pubblici cui la disciplina può applicarsi.
art. 4, comma 13, d.l. n. 95/2012
richiamato come norma interpretativa di carattere generale che conferma la sottoposizione delle società di capitali a partecipazione pubblica, per quanto non derogato, alle sole norme del codice civile.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016
richiamato in continuità con l’art. 4, comma 13, d.l. n. 95/2012, quale conferma del regime codicistico delle società a partecipazione pubblica.
Massime di principio
- Il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e la relativa nullità del contratto operano solo per i soggetti espressamente individuati dalla legge; non sono automaticamente estensibili a ogni società partecipata da enti pubblici.
- Le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, anche se partecipate in tutto o in parte da enti pubblici, conservano in via generale la capacità di compiere atti e rapporti giuridici e restano soggette alla disciplina del codice civile, salvo specifiche limitazioni normative.
- Ai fini della nullità per violazione della golden rule rileva la destinazione del finanziamento come risultante dalle pattuizioni contrattuali; la diversa utilizzazione concreta della provvista non è decisiva.
- Quando la qualificazione del soggetto finanziato è decisiva per l’applicazione di un divieto legale, il giudice deve verificare in concreto l’oggetto sociale e la natura della società, non potendo limitarsi a un’affermazione assertiva.
- L’omesso esame di un fatto decisivo emerge quando il giudice trascuri una circostanza risultante dagli atti e discussa tra le parti, idonea a mutare l’esito della decisione.
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