Sentenza n. 13010/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore della coltivazione di frutti oleosi e aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Prefettura aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, rilevando l’assenza della domanda di rinnovo del permesso e la mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa per almeno 39 giornate nel settore agricolo nell’arco di almeno tre mesi. Il ricorrente aveva prodotto la prova della richiesta di rinnovo, il certificato di idoneità alloggiativa e buste paga. Il diniego finale era tuttavia fondato sui pareri negativi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, relativi alla mancata dimostrazione del requisito delle 39 giornate lavorative e all’insufficienza della capacità reddituale del nuovo datore di lavoro. Nel ricorso il ricorrente contestava il rigetto, sostenendo anche di poter dimostrare di avere svolto attività lavorativa agricola per un periodo più lungo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha rilevato che il diniego era stato adottato sulla base di due pareri negativi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e che, per la conversione ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, il richiedente deve dimostrare documentalmente di avere svolto regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi; nel settore agricolo, tale requisito si traduce nello svolgimento di almeno 39 giornate lavorative, secondo il parametro indicato nella circolare del 27 ottobre 2023. L’assenza della prova di tale presupposto impedisce la conversione. Il giudice ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui la conversione presuppone, in linea logica, l’efficacia del permesso da convertire al momento della domanda, pur dando atto dell’esistenza di orientamenti che ammettono la conversione nonostante la scadenza del titolo quando siano provati i requisiti sostanziali per il nuovo permesso. In ogni caso, anche a prescindere dalla questione dell’attualità del titolo, mancava la prova del periodo minimo di lavoro stagionale. La produzione o allegazione tardiva, nel giudizio, della possibilità di dimostrare l’attività lavorativa non poteva supplire alla mancata dimostrazione del requisito nel procedimento amministrativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito al TAR di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
È stato utilizzato per comunicare al richiedente le carenze documentali ostative alla conversione del titolo di soggiorno.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
il lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
La conversione richiede, tra gli altri presupposti, la prova di almeno tre mesi di regolare lavoro stagionale, oltre all’offerta di lavoro subordinato e alle ulteriori condizioni previste dalla disciplina.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il rispetto delle quote è indicato tra le condizioni necessarie per la conversione del permesso di soggiorno.
circolare 27 ottobre 2023, n. 5969
almeno 13 giorni mensili per un totale di 39 giornate
Nel settore agricolo individua il parametro quantitativo utilizzato per verificare il requisito del lavoro stagionale minimo richiesto ai fini della conversione.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale richiede la prova documentale dello svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi; nel settore agricolo, il requisito è integrato dalla prova di almeno 39 giornate lavorative, parametrate in almeno 13 giornate mensili.
- La mancata prova del periodo minimo di lavoro stagionale costituisce ragione sufficiente per negare la conversione del titolo di soggiorno, indipendentemente dalla questione dell’attualità o della scadenza del permesso da convertire.
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presuppone, secondo l’orientamento richiamato dal giudice, che il titolo da convertire sia ancora efficace al momento della domanda; tuttavia, la scadenza del titolo non esclude automaticamente la conversione quando siano comunque provati i requisiti sostanziali per il rilascio del nuovo permesso.
- I requisiti sostanziali per la conversione, compresa la capacità economica del datore di lavoro, devono essere verificati e documentati nel procedimento amministrativo; una generica allegazione o una produzione tardiva nel giudizio non sostituisce la prova che avrebbe dovuto essere fornita all’amministrazione.
- Il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla sussistenza dei requisiti lavorativi e sulla capacità economica del datore può fondare il diniego prefettizio della conversione quando l’istruttoria non dimostri le condizioni richieste dalla legge.
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