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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01686/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla notificazione di una cartella esattoriale per sanzioni amministrative da codice della strada. La destinataria ne contestava la notifica sostenendo di non aver ricevuto la cartella e, dopo che l’agente della riscossione aveva prodotto l’avviso di ricevimento, disconosceva la firma apposta sullo stesso, preannunciando querela di falso. Il giudice di pace sospendeva il giudizio principale e la destinataria proponeva querela di falso davanti al Tribunale, chiedendo accertarsi, anche mediante c.t.u. grafologica, che la sottoscrizione sull’avviso non le era riferibile. Il Tribunale dichiarava inammissibile la querela di falso ritenendo che la firma contestata, apposta nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata, non fosse assistita da pubblica fede quanto all’autenticità della firma. La Corte d’appello, invece, accoglieva l’appello della destinataria e dichiarava ammissibile la querela di falso, ritenendo falsificato l’avviso di ricevimento per non essere riconducibile alla destinataria la firma apposta. Il Comune ricorrente deduceva: (1) erronea lettura della giurisprudenza delle Sezioni Unite e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che il tema non fosse l’autenticità della firma ma l’attestazione dell’avvenuta consegna al domicilio, per la quale non opererebbe la presunzione di consegna a mani proprie propria della notificazione ex l. n. 890/1982; (2) omesso esame e falsa valutazione in punto di domanda di manleva/spese, che la Corte d’appello aveva reputato nuova e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c. Poste Italiane, con ricorso incidentale, censurava a sua volta la Corte d’appello per avere applicato alla notificazione della cartella esattoriale le regole proprie della notificazione degli atti giudiziari ex l. n. 890/1982 e della relativa querela di falso, invece della disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e del d.m. 9 aprile 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune, ha accolto il ricorso incidentale di Poste Italiane, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla destinataria della cartella. Ha inoltre condannato la destinataria alla rifusione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità in favore delle controparti costituite e ha posto a suo carico le spese della c.t.u.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico copre la relazione tra destinatario e consegnatario solo nei limiti in cui l’ufficiale postale debba compiere un preliminare accertamento; non consente di estendere alla notificazione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 la presunzione di consegna a mani proprie tipica della diversa disciplina della l. n. 890/1982.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso è lo strumento idoneo a contestare l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico solo nei limiti in cui l’atto sia assistito da fede privilegiata sul fatto contestato.

  • art. 345 c.p.c.

    La domanda di manleva formulata per la prima volta in appello è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile la querela di falso.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario secondo la disciplina postale speciale.

  • artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001

    Per la notifica della cartella esattoriale è sufficiente la consegna al domicilio e la firma della persona legittimata a ricevere; non è richiesto che l’ufficiale postale indichi le generalità del consegnatario.

  • art. 149 c.p.c.

    È richiamato come disciplina distinta delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta, soggetta alla l. n. 890/1982.

  • L. n. 890/1982

    La disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari è più rigorosa e prevede la relata con indicazione della qualità del consegnatario, regime non estensibile alla notificazione della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 7, comma 4, L. n. 890/1982

    L’omessa indicazione della qualità del consegnatario, nel diverso regime degli atti giudiziari, può far operare la presunzione di consegna a mani del destinatario fino a querela di falso; principio non applicabile alla cartella esattoriale notificata con raccomandata ordinaria.

  • art. 1335 c.c.

    È richiamata la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni dirette a persona determinata quando giungono all’indirizzo del destinatario.

  • art. 160 c.p.c.

    È evocato nel ragionamento sulla mancanza di una delle ipotesi di nullità nella disciplina delle notificazioni ex l. n. 890/1982.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono richiamati i numeri 3 e 5 come base delle censure di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte qualifica come manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso principale.

  • Corte cost. n. 175 del 2018

    È richiamata per affermare che il diverso regime notificatorio della cartella esattoriale ha superato il vaglio di costituzionalità.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella esattoriale effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è disciplinata dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dal regolamento postale, non dalla disciplina speciale delle notificazioni degli atti giudiziari ex l. n. 890/1982.
  • In tale regime notificatorio è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione della persona legittimata a riceverlo; non è richiesto che l’agente postale indichi le generalità o la qualità del consegnatario.
  • La presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, tipica della notificazione degli atti giudiziari con avviso di ricevimento privo di indicazioni sulla qualità del consegnatario, non è estensibile alla notificazione della cartella esattoriale.
  • La querela di falso contro l’avviso di ricevimento è ammissibile solo nei limiti in cui si contesti un fatto coperto da fede privilegiata; non è invece lo strumento per contestare l’autenticità della firma quando la disciplina applicabile non attribuisce a quella firma il significato probatorio invocato.
  • Quando la domanda nuova viene proposta per la prima volta in appello, la sua introduzione è preclusa dall’art. 345 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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