Sentenza del 09/10/2020 n. 21776 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto obbligato solidale per il pagamento dell'accisa su alcolici per gli anni 2011-2012 in quanto, quale funzionario doganale, avrebbe partecipato a una frode consistente in una falsa esportazione in Albania che ha determinato lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e la successiva immissione in commercio sul mercato interno; impugnava la decisione che lo riteneva responsabile solidalmente e sanzionabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva respinto l'appello del contribuente. È stato affermato che lo svincolo irregolare ha reso esigibile l'accisa e che il funzionario che ha concorso allo svincolo irregolare risponde in solido per il pagamento dell'imposta insieme agli altri obbligati; sono state confermate anche le sanzioni amministrative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e soggetto alla eventuale maggiorazione del contributo unificato prevista dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE, art. 7 e art. 8
"1. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. ... Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione;" e "1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile e': a) ... qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo."
La direttiva stabilisce che l'accisa è esigibile in caso di svincolo anche irregolare e individua come debitori anche le persone che hanno partecipato allo svincolo irregolare e che erano o dovevano essere consapevoli dell'irregolarità.
Testo unico accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), artt. 2, 6, 7, 50
"L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo... Si considera immissione in consumo anche:... lo svincolo, anche irregolare..."; "E' obbligato al pagamento dell'accisa: a) il titolare del deposito fiscale... e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta"; "In caso di irregolarita'... l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento... e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo."
Il TUA recepisce il principio comunitario: l'accisa diviene esigibile con lo svincolo (anche irregolare) e la responsabilità solidale comprende chi ha partecipato allo svincolo irregolare, non solo il garante/caucionista; inoltre prevede le sanzioni amministrative per le violazioni.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 e 9
Le disposizioni sulle sanzioni amministrative trovano applicazione per le violazioni in materia di accise; la responsabilità tributaria sanzionatoria si applica indipendentemente dall'eventuale responsabilità penale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (comma 1 quater) e L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Prevedono l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo per impugnazioni proposte dopo la data indicata, qui richiamato per l'eventuale onere contributivo a carico del ricorrente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (motivo di ricorso per cassazione)
Riferimento procedurale ai motivi di nullità o violazione di norme rilevabili in sede di legittimità; citato come fondamento formale dei motivi di cassazione proposti dal ricorrente.
Massime di principio
- Lo svincolo, anche irregolare, di prodotti soggetti ad accisa determina l'esigibilità dell'imposta: in caso di svincolo irregolare l'accisa diviene immediatamente dovuta.
- Chiunque abbia partecipato allo svincolo irregolare di prodotti in regime sospensivo e ne fosse consapevole, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserlo, può essere considerato debitore in solido dell'accisa insieme agli altri obbligati (depositario, destinatario, garanti).
- La responsabilità tributaria per l'accisa e le relative sanzioni si applicano anche se la condotta integri reato: la responsabilità amministrativo-tributaria è distinta e si cumula con quella penale.
- La qualifica soggettiva (es. funzionario pubblico) non esclude la responsabilità solidale: anche il pubblico dipendente che concorra allo svincolo irregolare può essere obbligato al pagamento dell'imposta.
- In controversie originate da impugnazioni successive al 30/1/2013 il rigetto del ricorso può comportare l'obbligo di maggior contributo unificato secondo la normativa richiamata.
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