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Sentenza

Sentenza n. 671/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di un numero di anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea corrispondente alla durata legale del relativo corso di studi. per l'annullamento ove occorrer possa, del mancato accoglimento dell'istanza di riscatto emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota n. 366745JE/1-5-PRC di protocollo.

Giustizia amministrativa202400202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione, nelle more del giudizio, ha riconosciuto il diritto oggetto della domanda. La richiesta del ricorrente di condanna dell'Amministrazione alle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale, non è stata accolta: le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di computo gratuito, ai fini pensionistici, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea antecedenti al conseguimento del diploma

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, dei quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea antecedenti al conseguimento del diploma, nonché, ove necessario, l'annullamento del mancato accoglimento dell'istanza di riscatto da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato documentazione dalla quale è emerso il riconoscimento, con apposito provvedimento, del diritto vantato dal ricorrente.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che riconosce integralmente il diritto sostanziale fatto valere dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda di accertamento e sull'eventuale impugnazione dell'atto lesivo.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione integrale quando il giudice ritenga particolare la controversia, anche a fronte della richiesta di valutazione della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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