Cassazione Civile, Ordinanza n. 10295/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte della resistente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Successivamente, prima della decisione, il loro difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La resistente, tramite il proprio difensore, ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio. Il procedimento di legittimità aveva quindi ad oggetto la definizione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia e accettazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue senza necessità di provvedere sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione senza statuire sulle spese, secondo la disciplina processuale richiamata.
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