Cassazione Penale, Sentenza n. 33040/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare per i capi 1 (associazione di stampo 'ndranghetista), 2 (incendio aggravato dalla mafiosità) e 9 (detenzione illegale di arma) e aveva annullato la misura per il capo 4, applicando arresti domiciliari per il capo 10. L'indagato, tramite quattro motivi, contestava: (1-2) la gravità indiziaria relativa all'associazione, rilevando che la decisione si fondava principalmente su una sentenza GUP pregressa e su una singola intercettazione e denunciando motivazione apparente e mera riproduzione della precedente ordinanza; (3) la carenza di gravità indiziaria rispetto al concorso nell'incendio dell'escavatore, poiché l'elemento contestato (consiglio di lasciare il telefono) sarebbe anteriore o comunque ininfluente rispetto al fatto materiale; (4) la mancata considerazione dell'elaborato tecnico difensivo che, a suo dire, dimostrerebbe l'erronea interpretazione di alcune intercettazioni riguardo alla detenzione dell'arma.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame: la sentenza irrevocabile del GUP (18/06/2018), utilizzata ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., ha provato l'esistenza pregressa della cosca; le investigazioni successive (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, incontri riservati, captazioni ambientali, pagamento delle spese legali, comunicazioni con detenuti) dimostrano la perdurante operatività del sodalizio e il ruolo apicale assunto da Abbruzzo (reggente). Sul capo 2, la Corte ha ritenuto probativa la condotta di suggerire di lasciare i cellulari, come elemento dimostrativo della consapevolezza e programmazione dell'atto estorsivo; sul capo 9 ha ritenuto non decisive le alternative interpretative difensive delle intercettazioni, essendo mancato il travisamento incontestabile della prova. Conseguentemente il provvedimento del riesame è stato confermato nei suoi esiti (annullamento della misura solo per il capo 4; conferma per gli altri capi e applicazione degli arresti domiciliari per il capo 10) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata ritenuta applicabile alla cosca: la sentenza irrevocabile e le successive investigazioni hanno fornito indizi della sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consentita l'utilizzazione di sentenze irrevocabili per provare l'esistenza pregressa del sodalizio; il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla sentenza GUP 2018 per attestare la storicità della cosca.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 292, comma 1, lett. c)
Richiesto il necessario vaglio autonomo e motivato dei gravi indizi e delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto un'effettiva valutazione per ciascun capo, pur richiamando passaggi della precedente ordinanza.
art. 73, comma 4, TU Stupefacenti
art. 73 comma 4 T.U. stupefacenti
Richiamato come riferimento normativo per il capo 10, a cui è stata comunque applicata misura degli arresti domiciliari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione e per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- La sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena (o altre pronunce definitive) può essere utilizzata, ai sensi dell'art.238-bis c.p.p., per provare l'esistenza pregressa di un'associazione di tipo mafioso e costituire fondamento di gravità indiziaria in procedure successive.
- Nelle ordinanze cautelari il richiamo a precedenti atti o provvedimenti non è di per sé illegittimo, purché il giudice compia per ciascuna contestazione un'effettiva e autonoma valutazione degli elementi decisivi, spiegandone la rilevanza ai fini della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (art.292 c.p.p.).
- Intercettazioni, captazioni ambientali, incontri riservati, pagamenti di spese legali e dichiarazioni di collaboratori costituiscono elementi cumulativi che possono sorreggere la qualificazione dell'appartenenza e del ruolo in un sodalizio mafioso anche quando nessun singolo elemento sia decisivo da solo.
- Condotte apparentemente 'accessorie' (es. suggerire di non usare telefoni) possono essere valutate come indizio significativo della partecipazione o della consapevolezza nella commissione di reati organizzati, se contestualizzate in un quadro indiziario coerente.
- Le interpretazioni difensive delle intercettazioni possono essere valutate e superate dal giudice se ritenute decontestualizzate o incoerenti col tenore complessivo delle conversazioni; per impugnare tale valutazione in Cassazione è necessario dimostrare un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
- In sede di impugnazione cautelare la Corte controlla la logica e la completezza della motivazione più che la mera ripetizione di passaggi: la presenza di parti testuali identiche rispetto a provvedimenti precedenti non invalida l'atto se è evidente il confronto e la valutazione autonoma dei punti controversi.
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