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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del 17/01/2017, n. 225 - prot. n. 0001409 del 17/01/2017, ricevuto in data 20/01/2017 con cui il Comune di Sabaudia – Provincia di Latina, Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Sezione Condono Edilizio, emetteva diniego di sanatoria edilizia riguardante “realizzazione di un manufatto prefabbricato destinato a civile abitazione”, sito nel Comune di Sabaudia (Lt), Via Litoranea – Località Bella Farnia “Rio Blu” identificato in catasto al foglio 23, Particella 139, presentata dal sig. Montino Silvano Gino il 03/02/2004 recante protocollo n. 2428 (fasc. n. 33), nonché ogni altro atto preordinato, antecedente, connesso, collegato e conseguente, anche dallo stesso Ricorrente non conosciuto, con il quale si determinava il provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria edilizia presentata in data 03/02/2004.

Giustizia amministrativa201700205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a un manufatto prefabbricato destinato a civile abitazione, realizzato in area sottoposta a vincoli paesaggistico-ambientali e ricompresa in una Zona di Protezione Speciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono deducendo: violazione della legge n. 47/1985, della legge regionale Lazio n. 28/1980 e della legge regionale Lazio n. 12/2004, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’immobile sarebbe stato compreso nella perimetrazione della lottizzazione spontanea Rio Blu e avrebbe dovuto essere inserito in una variante o in un piano di recupero urbanistico; mancata considerazione della consistenza del manufatto e dell’epoca di realizzazione; illegittimità del diniego per omessa richiesta del nulla osta paesaggistico, essendo i vincoli asseritamente non comportanti inedificabilità assoluta; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento per non avere il Comune proceduto alla regolarizzazione dell’insediamento; difetto di motivazione circa l’interesse pubblico perseguito, anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere; disparità di trattamento rispetto ad altre abitazioni alle quali sarebbero state rilasciate autorizzazioni e consentiti allacci alle reti elettrica e idrica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’intervento oggetto della domanda fosse riconducibile agli abusi edilizi maggiori e che l’immobile ricadesse in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e in una Zona di Protezione Speciale. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004, gli abusi maggiori realizzati in area vincolata non sono condonabili, anche se il vincolo determina un’inedificabilità soltanto relativa e anche se le opere fossero conformi agli strumenti urbanistici. Pertanto, la presenza del vincolo costituiva ragione autonoma e sufficiente per il diniego, senza necessità di acquisire previamente il nulla osta paesaggistico. È stata ritenuta irrilevante ogni questione sulla conformità urbanistica, che può assumere rilievo solo per gli abusi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Il TAR ha inoltre escluso che la mera perimetrazione di un insediamento spontaneo ai sensi dell’art. 2 l.r. Lazio n. 28/1980 equivalga all’adozione di un piano di recupero o di altro strumento urbanistico attuativo utile ai fini della sanabilità. Ha escluso la necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico o di una motivazione rafforzata, trattandosi di diniego di condono quale atto vincolato, né ha riconosciuto un affidamento tutelabile fondato sul decorso del tempo. Ha infine ritenuto non configurabile la disparità di trattamento rispetto ad eventuali provvedimenti illegittimi favorevoli adottati nei confronti di altri soggetti. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003

    Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

    La norma è stata interpretata nel senso che, per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata, la sanatoria è esclusa, anche quando il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.

    La disciplina regionale è stata ritenuta più restrittiva di quella statale: preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo e, per gli abusi maggiori, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla conformità urbanistica.

  • artt. 32 e 33 l. n. 47/1985

    Costituiscono il quadro normativo generale dei limiti al condono edilizio in presenza di vincoli; la disciplina successiva del terzo condono deve essere applicata nel rispetto di tali preclusioni.

  • art. 2 l.r. Lazio n. 28/1980

    La mera perimetrazione degli insediamenti spontanei o dei nuclei edilizi è un atto propedeutico e non equivale all’adozione di un piano di recupero o di uno strumento urbanistico attuativo.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    La sanabilità degli abusi minori in area vincolata presuppone, tra l’altro, la ricadenza dell’intervento in un piano urbanistico attuativo vigente; la mera perimetrazione dell’insediamento non è sufficiente.

  • d.lgs. n. 42/2004

    La sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico-ambientale concorre a determinare, nel caso di abuso maggiore, l’insanabilità dell’opera.

  • art. 97 Cost.

    Non impone una specifica ponderazione dell’interesse pubblico nel diniego di condono, quando l’amministrazione esercita un potere vincolato dalla disciplina sull’insanabilità dell’abuso.

  • artt. 1 e 2 l. n. 241/1990

    Non fondano un obbligo di motivazione rafforzata circa l’interesse pubblico nei dinieghi di condono edilizio, aventi natura vincolata.

Massime di principio

  • Gli abusi edilizi maggiori, corrispondenti alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale o assimilato, non sono suscettibili di condono anche se il vincolo comporta soltanto un’inedificabilità relativa e anche se l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici.
  • Per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata, la presenza del vincolo costituisce ragione autonoma e sufficiente per il diniego della sanatoria; non è necessario acquisire previamente il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • La verifica della conformità urbanistica e delle ulteriori condizioni di sanabilità assume rilievo soltanto per gli abusi minori astrattamente condonabili; quando l’opera rientra tra gli abusi maggiori insuscettibili di sanatoria per la presenza del vincolo, tali ulteriori accertamenti sono irrilevanti.
  • La mera perimetrazione di un insediamento spontaneo o di un nucleo edilizio, effettuata ai sensi della normativa regionale, non equivale all’adozione di un piano di recupero o di uno strumento urbanistico attuativo e non rende di per sé sanabili gli abusi edilizi.
  • Il diniego di condono edilizio è un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato; il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
  • Nel settore della sanatoria edilizia, eventuali provvedimenti illegittimi favorevoli adottati nei confronti di altri soggetti non possono essere invocati per ottenere la reiterazione dell’illegittimità e non fondano, di per sé, un vizio di disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoEccesso di potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

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