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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8991/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro il decreto di sequestro probatorio (5 luglio 2023, eseguito 10 luglio 2023) relativo a oltre 150.000 euro in contanti rinvenuti nell'abitazione dell'indagato nell'ambito di indagini per usura aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente ha dedotto: carenza di motivazione e di specificazione delle esigenze probatorie per il sequestro (art. 253 c.p.p.), mancata indicazione delle somme nel decreto di perquisizione e conseguente difetto di convalida del sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria, assenza di nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato ipotizzato, provenienza lecita delle somme, insufficiente fumus commissi delicti in ordine all'usura, e nullità del provvedimento perché il tribunale del riesame avrebbe integrato o supplito vizi del decreto senza poterlo fare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo le censure manifestamente infondate o non consentite. Ha confermato che il sequestro del denaro è stato eseguito in forza di decreto del Pubblico Ministero (quindi non sequestro d'iniziativa della PG) e che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato sia la pertinenzialità del denaro al reato sia la sua natura di "corpo del reato" nel contesto di un'indagine per usura. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui ingenti somme in contanti rinvenute in indagini per usura possono costituire corpo del reato e pertanto essere sottoposte a sequestro probatorio; ha inoltre osservato che molte delle questioni mosse dalla difesa non erano state formulate conformemente nel procedimento di riesame, con la conseguenza che erano inammissibili in Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in sede di riesame è ammesso solo per violazione di legge; la Corte richiama che non sono inammissibili i vizi meramente logici della motivazione salvo che la motivazione sia del tutto carente o irragionevole (errores in iudicando/procedendo).

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il sequestro probatorio richiede un nesso specifico e qualificato tra la cosa sottoposta a vincolo e l'ipotesi di reato e, in linea generale, una motivazione sulle esigenze probatorie; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nel caso di denaro ritenuto corpo del reato nell'ambito di usura, la valutazione del tribunale del riesame sia stata corretta e sufficiente.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma relativa al procedimento di convalida dei sequestri eseguiti di iniziativa dalla PG; la Corte ha ritenuto superflua la convalida specifica perché il sequestro è stato eseguito in base a un decreto del PM che comprendeva cose pertinenti ai reati.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamata la disciplina del riesame e il divieto di restituzione previsto dal comma 7; la Corte sottolinea che, per talune categorie di cose, tra cui quelle indicate come oggetto di misura di sicurezza, trova applicazione il divieto di restituzione anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamo alla norma in relazione al potere di annullamento del tribunale del riesame (modifiche introdotte dalla legge n. 47/2015) e alla possibilità per il tribunale di valutare autonomamente la motivazione degli elementi a fondamento del provvedimento cautelare reale.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento, per principio generale, alla particolare natura di talune cose che ne impedisce la restituzione; utilizzato in riferimento all'applicazione pratica del divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p.

  • art. 247, 257 cod. proc. pen.

    Richiamate a titolo di censura difensiva nella parte relativa alle presunte incompletezze del decreto di perquisizione e sequestro; la Corte ha però ritenuto manifestamente infondate le relative censure alla luce del decreto emesso dal PM e dell'ampiezza del suo contenuto.

Massime di principio

  • Se il sequestro è eseguito in forza di un decreto del Pubblico Ministero che riguarda cose pertinenti al reato, non è necessario un atto di convalida separato della Polizia Giudiziaria per le somme rinvenute.
  • In indagini per usura, ingenti somme di denaro rinvenute nell'abitazione dell'indagato possono essere considerate 'corpo del reato' e dunque idonee a sequestro probatorio, purché il nesso di pertinenzialità sia adeguatamente valutato dal giudice.
  • Il sequestro probatorio richiede motivazione circa la rilevanza probatoria dell'apprensione, ma la Cassazione ammette che tale requisito sia soddisfatto quando il tribunale del riesame fornisce una valutazione coerente collegata agli elementi di indagine.
  • In Cassazione il ricorso contro ordinanze di riesame è ammesso soltanto per violazione di legge; censure di merito o critiche alla logica motivazionale sono in larga parte inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto carente o illogica in modo insanabile.
  • Chi intende contestare un sequestro deve porre specificamente e tempestivamente le censure rilevanti nel procedimento di riesame; questioni non formulate in quella sede rischiano di essere inammissibili in Cassazione.
  • Anche in caso di annullamento del sequestro probatorio, per talune categorie di cose vige il divieto di restituzione che può impedire la riconsegna immediata del materiale sequestrato.

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