Cassazione Penale, Sentenza n. 24040/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento per appropriazione indebita contestata a un soggetto indicato come presidente di una associazione sportiva dilettantistica, in concorso con la segretaria/tesoriera dell'ente, mediante bonifici e prelievi privi di causale. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva annullato il decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dalla Procura, ritenendo che il querelante, socio e presidente vicario dell'associazione, non fosse legittimato a proporre querela perché, trattandosi di associazione e non di società, l'associato non sarebbe persona offesa dal reato di appropriazione indebita sul patrimonio comune; secondo il Tribunale, in presenza di conflitto di interessi, avrebbe dovuto provvedere il consiglio direttivo quale atto di straordinaria amministrazione. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso la possibilità di derogare alle previsioni statutarie e aveva sottovalutato la necessità di tutelare segretezza ed efficacia delle indagini; inoltre sosteneva che anche l'associato ha un interesse qualificato all'integrità e trasparenza del patrimonio dell'associazione, avendo versato contributi che concorrono alla sua formazione, e richiamava la giurisprudenza sulla legittimazione alla querela per i reati patrimoniali commessi ai danni di enti o società. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, valorizzando il principio già enunciato nel giudizio rescindente: il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte e non può discostarsene riqualificando diversamente la fattispecie. Ha ribadito che anche in un'associazione sportiva dilettantistica, quale ente senza scopo di lucro, l'associato può essere titolare di posizioni patrimoniali e di aspettative economiche suscettibili di lesione per effetto di condotte che incidano sul fondo comune; la mancanza di una quota sociale in senso societario non esclude la legittimazione alla querela. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Trento e ha rinviato per nuovo giudizio al medesimo Tribunale, in diversa composizione competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Ha ritenuto errata la decisione del giudice di rinvio perché non si è conformata al principio di diritto già fissato dalla Cassazione sulla legittimazione dell'associato a proporre querela per appropriazione indebita ai danni del patrimonio dell'associazione. In particolare, la Corte ha chiarito che l'associazione sportiva dilettantistica, pur non avendo quote o azioni, è un ente dotato di fondo comune e i suoi associati possono vantare interessi patrimoniali e aspettative economiche che giustificano la qualità di persona offesa; pertanto la querela non è riservata al solo presidente legale rappresentante.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato nella contestazione del fatto come riferimento al vincolo della continuazione
art. 110 c.p.
richiamato nella contestazione del fatto come titolo di concorso di persone
art. 646 c.p.
norma incriminatrice dell'appropriazione indebita contestata
art. 38 c.c.
richiamato per affermare che, per gli enti associativi, la garanzia dei creditori è data dal fondo comune e dalla responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione
art. 1321 c.c.
richiamato per evidenziare che la qualità di associato può integrare rapporti e utilità di natura patrimoniale
art. 1174 c.c.
richiamato per sostenere che l'interesse dell'associato può avere contenuto patrimoniale e costituire oggetto di rapporti giuridici
art. 24, comma 1, c.c.
richiamato per affermare la trasferibilità inter vivos della qualità di associato a titolo oneroso
art. 2500-octies c.c.
richiamato come indice della possibile trasformazione dell'associazione in società di capitali, con aspettative economicamente valutabili
art. 6 d.lgs. n. 36/2021
richiamato in connessione alla possibile trasformazione dell'associazione in società di capitali
art. 309, comma 7, c.p.p.
richiamato per la competenza del tribunale del riesame in sede di rinvio
art. 16, lett. h), statuto dell'associazione
richiamato dal Tribunale per affermare la competenza del consiglio direttivo sugli atti di straordinaria amministrazione, tra cui la querela nel caso di conflitto di interessi
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può eluderlo mediante una diversa qualificazione giuridica della medesima fattispecie; conserva solo il potere di nuova valutazione delle risultanze probatorie nei limiti del decisum rescindente.
- In tema di appropriazione indebita ai danni di un ente associativo, la legittimazione a proporre querela non spetta necessariamente al solo legale rappresentante: anche l'associato può essere persona offesa quando la condotta incide sul fondo comune e su interessi patrimoniali collegati alla sua qualità.
- L'assenza, nell'associazione, di quote o azioni in senso societario non esclude la titolarità, in capo all'associato, di posizioni patrimoniali e di aspettative economiche suscettibili di lesione per effetto di condotte appropriative.
- La valutazione della persona offesa nei reati contro il patrimonio commessi ai danni di enti deve guardare alla titolarità del bene giuridico inciso e non può essere limitata in modo formalistico alla sola rappresentanza legale dell'ente.
- In presenza di un conflitto di interessi del legale rappresentante, l'assetto interno dell'ente e le regole statutarie non possono essere invocati per neutralizzare il principio di diritto già fissato dalla Corte sulla legittimazione alla querela quando il bene protetto sia il patrimonio comune dell'ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23988/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24015/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24016/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24017/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24018/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24020/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →