Cassazione Penale, Ordinanza n. 14787/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata in ragione dell'età superiore ai settant'anni. Nel ricorso per cassazione deduce violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che, in realtà, le doglianze mirano a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza. Il Tribunale aveva escluso, allo stato, una prognosi favorevole di non pericolosità valorizzando i precedenti penali, il periodo di latitanza trascorso in Brasile dopo l'irrevocabilità delle condanne e le risultanze dell'osservazione inframuraria, dalle quali emergeva soltanto una condotta regolare ma non significativi progressi nel percorso di risocializzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse adeguata e non manifestamente illogica, e che il ricorrente chiedesse solo una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
richiesta ex art. 47-ter Ord. pen.
La domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. può essere respinta quando il giudice non ritenga formulabile una prognosi di non pericolosità del condannato, sulla base di elementi concreti come precedenti penali, condotte di latitanza e esiti dell'osservazione intramuraria.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare deduzioni formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
- Il diniego della detenzione domiciliare per un condannato ultrasettantenne è legittimo quando il giudice motivi in modo coerente, valorizzando elementi ostativi alla prognosi di non pericolosità, quali precedenti penali, condotte di latitanza e mancanza di significativi progressi rieducativi.
- La motivazione del giudice di sorveglianza è insindacabile in cassazione se non è manifestamente illogica e se fonda il rigetto su un apprezzamento razionale degli elementi acquisiti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause escludenti la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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