Cassazione Penale, Sentenza n. 19369/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducono la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., sostenendo che le dichiarazioni autoaccusatorie acquisite senza la presenza del difensore e senza gli avvertimenti previsti sarebbero assolutamente inutilizzabili. La difesa contesta l'utilizzabilità dei verbali contenenti le ammissioni, ritenendo che gli imputati sarebbero dovuti essere escussi come indagati fin dall'inizio e che quindi le dichiarazioni siano state acquisite in violazione delle garanzie procedurali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il motivo riproponesse censure già valutate dalla Corte d'appello e prive della necessaria specificità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., oltre a considerarlo, in ogni caso, manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le dichiarazioni spontanee e autoaccusatorie rese nell'immediatezza dei fatti da persona nei cui confronti si svolgono indagini non sono assoggettate alla disciplina dell'art. 63 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili in dibattimento se l'atto che le include è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti. Ha inoltre escluso che la sopravvenuta procedibilità a querela (d.lgs. n.150/2022) incida sul giudicato sostanziale. Per legge ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
Disciplina l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini; la Corte ha affermato che non si applica alle dichiarazioni spontanee rese da persone già sottoposte ad indagini.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che le dichiarazioni spontanee provengono da persone nei cui confronti vengono svolte indagini, quindi diverse dalla fattispecie cui si applica l'art. 63.
art. 581 cod. proc. pen.
Prescrive la specificità del motivo di cassazione; la Corte ha rilevato l'insufficiente specificità del motivo come causa di inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c
Norma richiamata per l'inammissibilità dei ricorsi aspecifici che non confrontano adeguatamente le ragioni della decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese processuali.
artt. 61 n. 5; 625 nn. 5 e 7 cod. pen.
Norme penali richiamate nella motivazione di colpevolezza e nelle aggravanti contestate per il reato di furto aggravato.
d.lgs. n. 150/2022
Modifica la perseguibilità del reato (procedibilità a querela) ma, secondo la Corte, la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sul giudicato sostanziale in questo caso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni autoaccusatorie spontanee rese nell'immediatezza dei fatti da persone nei cui confronti si svolgono indagini non rientrano nella tutela prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e sono utilizzabili in dibattimento se l'atto che le contiene è acquisito al fascicolo con il consenso delle parti.
- Un motivo di cassazione che ripropone censure già valutate in grado d'appello e che non svolge una critica specifica e argomentata della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile per aspecificità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
- La mancanza di specificità delle censure avanti la Corte di cassazione può indurre la declaratoria di inammissibilità indipendentemente dal merito delle questioni sostanziali.
- La sopravvenuta modificazione della procedibilità del reato (es. passaggio a procedibilità a querela) non necessariamente incide sul giudicato sostanziale e dunque non sempre è idonea a mutare l'esito di impugnazioni che vertono sul giudicato formato.
- In caso di inammissibilità per profili di colpa del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi importante curare la specificità e la correttezza formale del ricorso.
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