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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19369/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti deducono la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., sostenendo che le dichiarazioni autoaccusatorie acquisite senza la presenza del difensore e senza gli avvertimenti previsti sarebbero assolutamente inutilizzabili. La difesa contesta l'utilizzabilità dei verbali contenenti le ammissioni, ritenendo che gli imputati sarebbero dovuti essere escussi come indagati fin dall'inizio e che quindi le dichiarazioni siano state acquisite in violazione delle garanzie procedurali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il motivo riproponesse censure già valutate dalla Corte d'appello e prive della necessaria specificità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., oltre a considerarlo, in ogni caso, manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le dichiarazioni spontanee e autoaccusatorie rese nell'immediatezza dei fatti da persona nei cui confronti si svolgono indagini non sono assoggettate alla disciplina dell'art. 63 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili in dibattimento se l'atto che le include è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti. Ha inoltre escluso che la sopravvenuta procedibilità a querela (d.lgs. n.150/2022) incida sul giudicato sostanziale. Per legge ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disciplina l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini; la Corte ha affermato che non si applica alle dichiarazioni spontanee rese da persone già sottoposte ad indagini.

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che le dichiarazioni spontanee provengono da persone nei cui confronti vengono svolte indagini, quindi diverse dalla fattispecie cui si applica l'art. 63.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Prescrive la specificità del motivo di cassazione; la Corte ha rilevato l'insufficiente specificità del motivo come causa di inammissibilità.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    Norma richiamata per l'inammissibilità dei ricorsi aspecifici che non confrontano adeguatamente le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese processuali.

  • artt. 61 n. 5; 625 nn. 5 e 7 cod. pen.

    Norme penali richiamate nella motivazione di colpevolezza e nelle aggravanti contestate per il reato di furto aggravato.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Modifica la perseguibilità del reato (procedibilità a querela) ma, secondo la Corte, la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sul giudicato sostanziale in questo caso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni autoaccusatorie spontanee rese nell'immediatezza dei fatti da persone nei cui confronti si svolgono indagini non rientrano nella tutela prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e sono utilizzabili in dibattimento se l'atto che le contiene è acquisito al fascicolo con il consenso delle parti.
  • Un motivo di cassazione che ripropone censure già valutate in grado d'appello e che non svolge una critica specifica e argomentata della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile per aspecificità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
  • La mancanza di specificità delle censure avanti la Corte di cassazione può indurre la declaratoria di inammissibilità indipendentemente dal merito delle questioni sostanziali.
  • La sopravvenuta modificazione della procedibilità del reato (es. passaggio a procedibilità a querela) non necessariamente incide sul giudicato sostanziale e dunque non sempre è idonea a mutare l'esito di impugnazioni che vertono sul giudicato formato.
  • In caso di inammissibilità per profili di colpa del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi importante curare la specificità e la correttezza formale del ricorso.

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