Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma dell'imputazione per tentata estorsione aggravata dal "metodo mafioso". Ha articolato due motivi: (1) contestazione dell'aggravante del metodo mafioso, sostenendo che la mera richiesta telefonica di un "regalo, tre volte l'anno, agli amici" senza specificazione dei beneficiari o dell'entità non integra il metodo mafioso; l'autore assume inoltre che una informativa di P.G. citata non fonderebbe l'aggravante; (2) vizio di qualificazione giuridica della condotta: a suo avviso il fatto sarebbe da qualificare ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p. (reato diverso) oppure come truffa aggravata ex art. 640 comma 2 c.p., con conseguente declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e/o aspecifici. Ha ritenuto che, valutando congiuntamente le motivazioni della sentenza di primo grado e della Corte d'Appello, emerga che le condotte contestate ricomprendono due telefonate: una con la richiesta del "regalo" e un'altra con la minaccia esplicita "allora salterai in aria tu e il locale", integrativa dell'aggravante del metodo mafioso in quanto idonea ad esercitare una coartazione psicologica tipica dell'intimidazione mafiosa. Per tali ragioni il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e aspecifico; il secondo motivo, che chiedeva la riclassificazione ex art. 640 comma 2 c.p., è parimenti manifestamente infondato. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione pronunciata il 4 ottobre 2023.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma relativa all'estorsione: la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come tentata estorsione, ritenendo presenti gli elementi della coartazione mediante minaccia, integrati dall'aggravante del metodo mafioso.
art. 640 comma 2 cod. pen.
Norma relativa alla truffa aggravata: la Corte ha escluso la riclassificazione del fatto quale truffa aggravata ex art. 640 comma 2 c.p., ritenendo la condotta riconducibile all'estorsione per la presenza della minaccia intimidatoria esplicita.
art. 56 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente in tema di concorso di persone nel reato; non ha trovato accoglimento nella ricostruzione della Corte che ha mantenuto la qualificazione in termini di estorsione tentata aggravata.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Norma procedurale richiamata per il rito: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa.
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche quando la condotta intimidatoria si esplicita in poche azioni (es. telefonate) se da esse emerge una minaccia idonea a esercitare una coartazione psicologica tipica dell'intimidazione mafiosa (es. minaccia di fare "saltare in aria" la vittima o il locale).
- La valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa richiede un esame complessivo del materiale probatorio e delle diverse manifestazioni della pressione intimidatoria; richieste vaghe possono non bastare, ma in presenza di minacce esplicite la qualificazione come estorsione aggravata è solida.
- La riqualificazione del fatto come truffa (art. 640) anziché estorsione (art. 629) è percorribile solo se emergono chiari elementi di inganno e artificio e non semplicemente minacce o costrizione: la distinzione va fatta sulla base della natura della condotta (coazione vs inganno).
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi adeguatamente con le ragioni della decisione impugnata (anche integrando la lettura con la sentenza di primo grado quando necessario); motivi aspecifici o manifestamente infondati portano all'inammissibilità e possono comportare sanzioni economiche.
- Chi propone ricorso infondato o aspecifico rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è importante calibrare attentamente i motivi e la loro esposizione probatoria prima di ricorrere in Cassazione.
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