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Sentenza

Sentenza del 10/04/2018 n. 1569 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Errore di fatto - Indicazione separata costi - Fornitore svizzero - Revocazione - Ammissibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta di revocazione è stata dichiarata inammissibile. La Commissione tributaria aveva esaminato i fatti rilevanti e aveva motivatamente respinto la tesi della contribuente; pertanto, il mancato accoglimento dell'argomentazione non poteva essere trasformato in un errore di fatto revocatorio. L'eventuale errore prospettato sarebbe stato, al più, un errore di diritto, non deducibile con il rimedio della revocazione per errore di fatto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto un presunto errore di fatto per il mancato esame della tesi secondo cui non sarebbe stato necessario indicare separatamente i costi relativi a operazioni con un fornitore svizzero. Sosteneva, in particolare, che la Svizzera non dovesse essere considerata un Paese black list nei confronti di società operative assoggettate alle imposte locali e nazionali. La censura, tuttavia, non riguardava un fatto obiettivamente travisato o omesso, bensì la qualificazione giuridica della Svizzera e l'interpretazione della disciplina applicabile.

Norme richiamate

  • Disciplina della revocazione per errore di fatto nel processo tributario

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice sia incorso in un errore percettivo su un fatto risultante dagli atti, non quando abbia consapevolmente esaminato i fatti e li abbia valutati o qualificati giuridicamente in modo sfavorevole alla parte.

  • Disciplina tributaria relativa alla separata indicazione dei costi con soggetti residenti in Paesi black list

    La questione riguardante l'obbligo di separata indicazione dei costi sostenuti con un fornitore svizzero attiene all'interpretazione della qualificazione della Svizzera come Paese black list e, quindi, costituisce una questione di diritto, non un errore di fatto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione giuridica adottata dal giudice o il mancato accoglimento della propria tesi.
  • Se il giudice ha esaminato i fatti e li ha valutati motivatamente, anche una valutazione ritenuta erronea integra al più un errore di diritto o di giudizio, da far valere con gli strumenti processuali ordinari e non con la revocazione per errore di fatto.
  • L'omessa considerazione di un'argomentazione giuridica non equivale necessariamente a omesso esame di un fatto: occorre dimostrare che il giudice abbia ignorato un dato storico decisivo, non semplicemente che abbia respinto la conseguenza giuridica prospettata dalla parte.
  • Nelle controversie sui costi sostenuti con fornitori esteri, la qualificazione del Paese e l'applicazione degli obblighi fiscali di separata indicazione sono questioni interpretative e normative, non fatti suscettibili di revocazione salvo un effettivo travisamento percettivo.

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