Ordinanza n. 514/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 12 gennaio 2026, a mezzo della quale veniva disposta la conclusione in senso negativo dei procedimenti di adozione e approvazione del “P.A. Montegiglio” per l’Ambito 1 e l’Ambito 2; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della nota comunale del 13 gennaio 2026 nonché del provvedimento di improcedibilità del 09 giugno 2025; nonché per la condanna del Comune di Calusco d’Adda al risarcimento dei danni, anche da ritardo, cagionati agli odierni ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha concluso negativamente i procedimenti di adozione e approvazione del piano attuativo "Montegiglio" per due ambiti, unitamente agli atti connessi e al precedente provvedimento di improcedibilità
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12 gennaio 2026, con cui sono stati conclusi negativamente i procedimenti di adozione e approvazione del piano attuativo "Montegiglio" per l'Ambito 1 e l'Ambito 2, nonché la nota comunale del 13 gennaio 2026 e il provvedimento di improcedibilità del 9 giugno 2025. Hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni, anche da ritardo, asseritamente cagionati dal Comune. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, rinviando la loro valutazione alla fase di merito.
La decisione
Il Collegio non ha definito né la domanda cautelare né il merito delle censure. Ha ritenuto che la particolare complessità delle questioni controverse non consentisse una valutazione adeguata in sede cautelare e che, allo stato degli atti, non emergessero sufficienti profili di danno grave e irreparabile. Ha quindi ritenuto opportuno sollecitare la definizione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando quale udienza di discussione la prima udienza pubblica di febbraio 2027, da calendarizzare. Ogni valutazione in rito e nel merito è stata espressamente riservata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
In presenza di una controversia complessa non adeguatamente valutabile in sede cautelare, il giudice può sollecitare la definizione del merito e fissare la relativa udienza; la disposizione è stata applicata senza anticipare valutazioni sul rito o sul merito.
Massime di principio
- Quando la complessità delle questioni impedisce una valutazione attendibile in sede cautelare e non risultano sufficienti profili di danno grave e irreparabile, il giudice amministrativo può, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissare sollecitamente l'udienza di merito senza decidere anticipatamente le questioni di rito e di merito.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una valutazione, neppure sommaria, sulla fondatezza delle censure o sulla legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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