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Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Lenna (BG) n. 17 datata 6.10.2023 pubblicata dal 18.10.2023 al 2.11.2023 all’Albo Pretorio on-line, mai notificata alle ricorrenti, avente ad oggetto “Permuta dell’area di proprietà comunale di mq 27 (già strada) con Area di proprietà privata di mq 165 (da stralciarsi dal mappale n. 818)” (v. All. II – Deliberazione n. 17 del 6.10.2023); - nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso e/o consequenziale, laddove lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202400583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di sdemanializzazione e permuta di un passaggio comunale di 27 mq con un’area privata di 165 mq

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune di Lenna ha sdemanializzato il passaggio comunale n. 1, utilizzato per raggiungere le loro abitazioni, e lo ha ceduto in permuta alla proprietaria di una delle abitazioni servite dal passaggio, ricevendo in cambio una fascia di terreno destinata al completamento di una futura pista ciclabile. Hanno dedotto, anzitutto, la tempestività del ricorso, sostenendo di non avere ricevuto la notificazione individuale dell’atto e di averne avuto conoscenza soltanto dopo l’apposizione di sbarre mobili sul passaggio. Nel merito hanno denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza, sostenendo che il passaggio non fosse in disuso, che fosse l’unico asfaltato, agevole e privo di barriere architettoniche e che il percorso alternativo fosse dissestato e non praticabile per persone con disabilità. Hanno inoltre contestato la concreta giustificazione della permuta, poiché la pista ciclabile sarebbe stata, al momento dell’adozione della delibera, soltanto ipotetica e l’area acquisita sarebbe stata collocata nella fascia di rispetto del canale demaniale. È stata dedotta anche disparità di trattamento, per avere il Comune consentito alla sola proprietaria controinteressata di continuare a utilizzare il passaggio, escludendo gli altri proprietari, nonché violazione della normativa sulle barriere architettoniche. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la tardività, la sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione del contratto di permuta e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre a sostenere nel merito l’ampia discrezionalità dell’amministrazione e l’esistenza di un passaggio alternativo.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha qualificato la sdemanializzazione come decisione ampiamente discrezionale, espressione della volontà dell’amministrazione di sottrarre il bene all’uso pubblico e di rinunciare al suo ripristino, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o illogicità. Nel caso concreto, la motivazione della delibera, fondata sul relativo disuso del passaggio, sull’esistenza di un percorso alternativo e sull’interesse ad acquisire l’area necessaria al completamento di una pista ciclabile, non è stata ritenuta manifestamente illogica. Il disuso è stato considerato valutabile in senso relativo, in ragione del numero limitato di abitazioni servite e del loro utilizzo saltuario come seconde case. L’esistenza del passaggio alternativo escludeva l’interclusione delle abitazioni e l’indispensabilità della permanenza dell’uso pubblico del passaggio principale, pur imponendo al Comune di eseguire gli interventi necessari a rendere il percorso alternativo sicuro, funzionale e privo di barriere architettoniche. Il Collegio ha ritenuto ragionevole il bilanciamento tra l’interesse pubblico all’acquisizione dell’area per la pista ciclabile e il sacrificio imposto alle ricorrenti, compensato dalla permanenza del passaggio alternativo e dall’obbligo manutentivo dell’amministrazione. La mancata approvazione del progetto della pista ciclabile al momento della delibera non è stata considerata decisiva, poiché l’acquisizione dell’area poteva costituire il presupposto per completare la progettazione; il progetto è stato comunque approvato in corso di causa. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché soltanto la controinteressata disponeva della specifica fascia di terreno necessaria al tracciato dell’opera. Il ricorso è stato quindi respinto, con precisazione degli obblighi manutentivi comunali sul passaggio alternativo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.a.

    Richiamato dalle parti per il computo dei termini processuali a ritroso, con riferimento alla contestata tardività del deposito della memoria.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al termine per il deposito delle memorie conclusionali.

Massime di principio

  • La sdemanializzazione di un bene pubblico costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, espressivo della volontà dell’ente di sottrarre il bene all’uso pubblico e di rinunciare al suo ripristino; essa è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
  • Ai fini della sdemanializzazione di una strada, il disuso rilevante può essere valutato anche in senso relativo, avuto riguardo alla limitata collettività degli utenti, alla destinazione degli immobili serviti e alla frequenza concreta dell’utilizzo, senza che sia necessario dimostrare un abbandono assoluto del bene.
  • L’esistenza di un percorso alternativo può escludere l’indispensabilità della permanenza dell’uso pubblico della strada da sdemanializzare, ma l’amministrazione proprietaria resta tenuta a garantire che il percorso alternativo sia mantenuto in condizioni di sicurezza, funzionalità e accessibilità, anche mediante l’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • La scelta di sdemanializzare una strada e permutarla con un’area privata può essere ritenuta legittima quando risulti sorretta da un ragionevole bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e il sacrificio imposto agli utenti, anche se l’opera pubblica cui l’area è destinata non sia ancora assistita da un progetto definitivamente approvato, purché l’acquisizione dell’area costituisca un presupposto concreto per il completamento della progettazione.
  • Non sussiste disparità di trattamento quando la scelta di acquisire un’area privata mediante permuta dipende dalla circostanza oggettiva che soltanto il proprietario di quella specifica area sia in grado di trasferire all’amministrazione il terreno necessario alla realizzazione o al completamento dell’opera pubblica.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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